L’operatore economico responsabile per gravi illeciti professionali coincide con il soggetto che partecipa alla gara, non con il suo legale rappresentante

Redazione Scientifica
28 Febbraio 2022

La disposizione dell'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti pubblici ha carattere fortemente limitativo del principio di libera partecipazione alle gare, ...

La disposizione dell'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti pubblici ha carattere fortemente limitativo del principio di libera partecipazione alle gare, con la conseguenza che deve considerarsi eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione.

In questa prospettiva, deve valorizzarsi la circostanza che la previsione normativa fa specifico riferimento al comportamento dell'operatore economico che “si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità”, ciò implicando che l'illecito deve essere commesso dal concorrente e ad esso deve essere ascrivibile, in quanto relativo a proprie precedenti vicende professionali.

L'espressione “operatore economico”, impiegata per indicare il responsabile dei gravi illeciti professionali, va, dunque, riferita al soggetto che partecipa alla gara, e non al suo legale rappresentante.

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