Trasmissione telematica dell'impugnazione: il difensore può scannerizzare gli atti firmati manualmente ed inviarli via PEC?

Luigi Giordano
24 Febbraio 2022

Nel caso di trasmissione telematica dell'impugnazione, il difensore, in luogo della sottoscrizione digitale degli atti e degli allegati, può limitarsi a scannerizzare l'atto firmato manualmente ed a inviarlo dalla propria PEC? La legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 137 del 2020, ha introdotto una specifica disciplina per la presentazione in via telematica dell'impugnazione, superando i dubbi che erano stati espressi circa l'ammissibilità di tale modalità di spedizione nel periodo emergenziale.

Nel caso di trasmissione telematica dell'impugnazione, il difensore, in luogo della sottoscrizione digitale degli atti e degli allegati, può limitarsi a scannerizzare l'atto firmato manualmente ed a inviarlo dalla propria PEC?

La legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 137 del 2020, ha introdotto una specifica disciplina per la presentazione in via telematica dell'impugnazione, superando i dubbi che erano stati espressi circa l'ammissibilità di tale modalità di spedizione nel periodo emergenziale.

L'art. 24, comma 6-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, come introdotto dalla legge di conversione, infatti, ha stabilito che “Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale”.

È necessario rispettare una forma minima così determinata:

  • l'atto in forma di documento informatico deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 (cioè, con firma digitale o firma elettronica qualificata, secondo le tipologie PAdES e CAdES; gli atti che sono proposti da più soggetti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante (art. 3, comma 3, del provvedimento DGSIA citato).
  • l'impugnazione deve contenere la specifica indicazione degli allegati, che sono anche essi trasmessi in copia informatica per immagine. La copia informatica per immagine degli allegati deve essere sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale (art. 24, comma 6-bis, del d.l. cit.).

La Corte di cassazione ha escluso che il difensore possa limitarsi a trasmettere con i mezzi telematici un atto firmato manualmente e scannerizzato, anche se l'invio avviene utilizzando la casella di posta elettronica certificata dello stesso avvocato (Cass., 17 novembre 2021, n. 2874, dep. 2022).

Infatti, secondo l'art. 3, comma 1, del provvedimento del Direttore generale emesso in data 9 novembre 2020, l'atto del procedimento in forma di documento informatico (categoria nella quale evidentemente è sussumibile "l'atto" d'impugnazione "in forma di documento informatico" di cui ragiona il comma 6-bis dell'art. 24 citato), da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:

  • è in formato PDF;
  • è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
  • non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
  • è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Nel caso della scansione di immagini, il file che ne risulta non contiene il testo del documento, ma solo una sua “riproduzione” grafica, quand'anche, eventualmente, incorporata in un file con estensione pdf.

Fonte: ilprocessotelematico.it

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