Sui confini della categoria degli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti e sul correlato obbligo di iscrizione nella White List provinciale

Marco Calaresu
28 Febbraio 2022

La manutenzione elettromeccanica degli impianti di trattamento di rifiuti rientra tra gli “altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti” rispetto ai quali il legislatore, in ragione della loro riconduzione nel novero delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, impone agli operatori economici che li erogano l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui agli artt. 52 e ss. della l. 190/2012 (c.d. “White List”).
Il caso

Un operatore economico ha impugnato il provvedimento con il quale l'azienda municipalizzata del Comune di Roma, istituzionalmente deputata alla gestione integrata dei servizi ambientali, ha disposto la sua esclusione dalla procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione elettromeccanica degli impianti di trattamento dei rifiuti aziendali.

Il ricorrente contesta, innanzitutto, che l'attività oggetto di gara rientri tra quelle che l'art. 1, co. 53, della l. 190/2012, definisce come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, e rispetto alle quali è fatto obbligo, all'operatore economico che le esercita, di provvedere all'iscrizione nella “White List” provinciale. Sempre ad avviso del ricorrente, la commissione di gara avrebbe erroneamente accertato l'assenza della propria dichiarazione di iscrizione nella “White List”, in quanto, risulterebbe agli atti una dichiarazione dello stesso operatore economico che dà atto dell'avvenuta presentazione, in data successiva a quella di invio dell'offerta, della domanda di iscrizione nella suddetta “White List.

Sull'obbligo di iscrizione nella “White List” e sulla sua natura

Preliminarmente, occorre precisare che l'art. 1, co. 52, della

l. 190/2012

prevede che, in relazione alle attività espressamente individuate e definite, dal successivo co. 53, come “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria sono acquisite dalle stazioni appaltanti attraverso la consultazione della menzionata “White List”, con l'ulteriore precisazione che l'iscrizione in tale “White List “ è operata a cura della Prefettura della Provincia in cui ha sede il soggetto richiedente.

Nel dettaglio, il sopra richiamato co. 53 definisce come “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” le seguenti attività: “estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”.

Quanto all'iscrizione nella “White List”, la giurisprudenza ha affermato, in più occasioni, che la stessa “è disciplinata dagli stessi principi che regolano l'interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione” (si v. Cons. Stato, Sez. III, 26 maggio 2021 n. 4061). Ed ancora, è stato ulteriormente affermato che “le disposizioni relative all'iscrizione nella c.d. white list formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le misure antimafia (comunicazioni ed informazioni), tanto che la predetta iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quali essa è stata disposta”(si v. Cons. Stato, Sez. I, 18 giugno 2021, n. 1060), e che “l'unicità e l'organicità del sistema normativo antimafia vietano all'interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi - quello della c.d. white list e quello delle comunicazioni antimafia - che, limitandosi ad un criterio formalisticamente letterale e di c.d. stretta interpretazione, renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia”(si v. Cons. Stato, Sez. III, 24 gennaio 2018, n. 492).

Sull'attività oggetto dell'appalto di cui è causa

Il TAR dichiara che ai concorrenti alla procedura di gara di cui è causa era certamente imposto il rispetto, a pena di esclusione, della previsione del bando di gara che li onerava alla presentazione della dichiarazione attestante l'iscrizione nella “White List”, o della relativa domanda di iscrizione in data però anteriore a quella di scadenza della presentazione dell'offerta. Ciò in ragione del fatto che l'appalto in questione ha per oggetto il servizio di manutenzione elettromeccanica degli impianti di trattamento rifiuti aziendali, il quale “attiene certamente al ciclo di gestione dei rifiuti, ricompreso a pieno titolo nell'elenco di cui al ridetto comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, alla omnicomprensiva voce «servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti»”.

Ed invero, precisa ancora il Collegio, per “gestione dei rifiuti” si intende, ai sensi dell'art. 183, co. 6, lett. n) del D.Lgs. 152/2006, “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.

Conclusioni

Con la sentenza in esame si afferma, dunque, che la manutenzione elettromeccanica degli impianti di trattamento di rifiuti rientra a pieno titolo fra “gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”, e come tale ricompresa nel novero delle attività i cui operatori devono essere iscritti alla lista prefettizia di cui all'art. 1, co. 52, della l. 190/2012.

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