Inammissibile il ricorso per revocazione se manca il deposito della notifica via PEC della sentenza originariamente impugnata

Luca Sileni
01 Marzo 2022

È inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della Cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., che suggerisca l'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata, relativa a declaratoria di improcedibilità pronunciata ex art. 369, n. 2, c.p.c. per omesso deposito di copia della sentenza munita della relata di notifica.

Con la recente pronuncia n. 2164 del 25 gennaio 2022, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell'improcedibilità del ricorso in caso di mancato deposito della prova della notificazione della sentenza impugnata.

Nel caso di specie, proprio a seguito di dichiarazione di improcedibilità, i ricorrenti avevano proceduto al deposito di ricorso per revocazione.

L'originaria ordinanza della Suprema Corte aveva dichiarato improcedibile il ricorso per: “la violazione dell'art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c., in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 2/3/2017, non risulta però tempestivamente depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, ma senza però che sia stata versata in atti anche la relata di notifica, ed in particolare, essendo la notifica avvenuta a mezzo pec, il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità.”

A seguito, come detto, di ricorso per revocazione introdotto dalla parte soccombente nell'originario giudizio in Cassazione, i Giudici hanno evidenziato come “i ricorrenti, dopo aver dichiarato che la sentenza impugnata era stata loro notificata in data 2/3/2017, non avevano "tempestivamente" depositata copia autentica con la relazione di notificazione avvenuta a mezzo PEC, ovvero "il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità". Né a tale onere avevano adempiuto i controricorrenti.” e sottolineando poi come “l'ordinanza n. 29832/2019 era ben consapevole che i ricorrenti "solo in data 23/11/2018" avevano poi notificato l‘elenco dei documenti tra i quali rientrava anche il messaggio pec relativo alla sentenza impugnata, ma ciò confermava "che tale messaggio non era stato prodotto in precedenza e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p. c.".

La Suprema Corte quindi, richiamando ancora una volta il principio enunciato dalla medesima Corte a Sezioni Unite il 25 marzo 2019 con provvedimento n. 8312 ha dichiarato “inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., che suggerisca l'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata, relativa, come nella specie, a declaratoria di improcedibilità pronunciata ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c. per omesso deposito di copia della sentenza munita della relata di notifica”.

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