Come cambiano gli accordi tra coniugi in tema di assegni familiari con il nuovo assegno unico?

Paola Silvia Colombo
01 Marzo 2022

Se nell'accordo di separazione le parti avevano fissato che gli assegni familiari in affido condiviso erano a favore del solo coniuge collocatario dei minori, il nuovo assegno unico segue i precedenti accordi andando a favore al 100% del coniuge collocatario oppure va al 50% in favore di ciascun coniuge in assenza di nuovo accordo?

Se nell'accordo di separazione le parti avevano fissato che gli assegni familiari in affido condiviso erano a favore del solo coniuge collocatario dei minori, il nuovo assegno unico segue i precedenti accordi andando a favore al 100% del coniuge collocatario oppure va al 50% in favore di ciascun coniuge in assenza di nuovo accordo?

Occorre premettere che gli assegni familiari (detti più correttamente Assegno per il Nucleo Familiare - ANF) costituiscono una prestazione economica erogata dall'INPS a sostegno dei lavoratori dipendenti e pensionati chiamati a farsi carico delle spese per il mantenimento di figli o altri familiari in condizioni particolari di inabilità al lavoro o viventi a carico del richiedente.

Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.

In caso di separazione o il divorzio, la regola vuole che tali assegni spettino al coniuge collocatario, cioè al genitore cui convivono stabilmente i figli, anche se a percepirli sia l'altro coniuge.

L' art. 211, l. 19 maggio 1975 n. 151 prevede, infatti, che «Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge».

Pertanto, se a percepirli è il genitore con cui non convivono i figli, quest'ultimo dovrà provvedere al versamento dei medesimi all'altro genitore.

In caso di affidamento condiviso dei figli a seguito di separazione e/o divorzio dei genitori, quest'ultimi dovranno, quindi, decidere quale tra gli stessi farà richiesta al proprio datore di lavoro per ottenere gli assegni familiari. Salvo diverso e miglior accordo delle parti (che resta sempre valido), gli assegni di regola spettano (come previsto anche nel caso in esame in forza dell'accordo di separazione consensuale ) al genitore con cui convivono i figli.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, del resto, che il diritto spetta al genitore collocatario, ovvero al genitore con il quale i figli convivono ed hanno la residenza, indipendentemente dalla circostanza che gli assegni familiari siano percepiti in relazione al rapporto di lavoro, oppure in relazione al rapporto di lavoro dell'altro coniuge (Cass. sent. n. 12770/2013).

Come noto, gli assegni familiari, dal mese di marzo 2022, non verranno più erogati perché confluiranno nel c.d. Assegno Unico Universale introdotto con la l. n. 46/2021. Con l'approvazione del decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, il Governo ha dato, infatti, attuazione alla Legge delega introducendo l'AUU nel nostro ordinamento e abrogando conseguentemente, in un'ottica di semplificazione e riordino, tutta una serie di altre misure di sostegno alla natalità prima previste (non solo, quindi, gli assegni familiari ma anche il c.d. bonus mamma, il c.d. bonus bebé, nonchè le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

L'assegno unico e universale costituisce un sostegno economico per le famiglie con figli a carico che viene attribuito a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età. L'importo varia in base all'ISEE della famiglia e all'età dei figli a carico. È definito “unico” perché appunto, come visto sopra, unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie, e “universale” in quanto viene attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

La nuova normativa, a differenza di quella disciplinante gli assegni familiari, prevede in linea generale che in caso di separazione o divorzio: l'assegno debba:

a) essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 230/2021).

b) essere attribuito al 100%, in mancanza di diverso accordo, al genitore che ha l'affidamento esclusivo dei figli.

Pertanto, in caso di affido condiviso (come nel caso in esame) la legge dispone che l'assegno unico spetti ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, a prescindere dal fatto che il genitore non collocatario versi o meno l'assegno di mantenimento per i figli.

Tuttavia, si segnala che i genitori possono comunque sempre concordare l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario : in questo caso, il richiedente l'assegno dovrà indicare nella domanda all'INPS anche i dati anagrafici del secondo genitore dando atto che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l'altro genitore.

Resta salva, tuttavia, la possibilità, anche in un secondo momento, di richiedere che l'erogazione venga suddivisa in misura uguale (al 50%) tra i genitori aventi diritto.

Questa procedura, come immaginabile, può essere fonte di incomprensioni e conflitto tra i due genitori.

Per questo motivo è sempre bene includere ed esplicitare nell'accordo legale di separazione, o in un altro accordo in forma scritta, questi aspetti.

Tenuto conto che nel caso di specie i coniugi, in sede di separazione consensuale, si erano già accordati per l'erogazione al 100% degli assegni familiari in favore del solo genitore collocatario, ritengo equo e giusto che anche l'assegno unico continui ad essere erogato integralmente in favore di quest'ultimo.

Tuttavia in mancanza di accordo (anche tacito) su questa modalità, il coniuge non collocatario dei figli, alla luce di quanto previsto dalla nuova normativa, ha certamente diritto di rimettere in discussione le pattuizioni intercorse e richiedere all'Inps che il pagamento venga ripartito al 50% tra i due genitori.

Del resto, nella stessa procedura Inps prevista per la presentazione della domanda di AUU, si possono scegliere ben tre opzioni di pagamento:

  1. “In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”;
  2. “Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
  3. “Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

Non si può in conclusione dare per scontato che il nuovo assegno unico segua automaticamente i precedenti accordi andando a favore al 100% del coniuge collocatario. Se le parti non sono d'accordo a confermare questa modalità, nel rispetto di quanto prevede la nuova normativa, l'AUUU andrà inevitabilmente diviso al 50%.

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