Sulla declaratoria di illegittimità della composizione della commissione di gara relativamente a un determinato lotto

Redazione Scientifica
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02 Marzo 2022

In caso di suddivisione della gara in lotti, il decreto di indizione della gara, che la stazione appaltante adotta con riferimento a tutti i lotti,...

In caso di suddivisione della gara in lotti, il decreto di indizione della gara, che la stazione appaltante adotta con riferimento a tutti i lotti, costituisce atto ad oggetto plurimo disciplinante un numero di gare corrispondente al numero dei lotti da aggiudicare, sia nel senso che contiene le disposizioni per lo svolgimento non di un'unica gara finalizzata all'affidamento di un unico contratto, bensì quelle per l'indizione e la realizzazione di tante gare contestuali quanti sono i lotti cui sono connessi i contratti da aggiudicare; sia nel senso che gli atti di gara (intesi non in senso cartolare) relativi al contenuto dei contratti da aggiudicare devono essere necessariamente differenziati per ciascun lotto e devono essere tanti quanti sono i contratti da aggiudicare (Cons. St., sez. V, 20 settembre 2021, n. 6402).

Medesimo discorso vale per il decreto con il quale si nomina la Commissione aggiudicatrice che, pur essendo composta dagli stessi soggetti, è una per ogni lotto e, cioè, per ciascuna procedura di gara.

Essendo la gara, suddivisa in lotti, plurima, ne consegue che non trova applicazione la regola dell'estensione del giudicato “esterno” (concernente nella specie l'illegittima composizione della commissione) e, cioè, maturato non nell'ambito della medesima vicenda processuale ma in altro e distinto e costituente, dunque, un dato esterno al processo.

Il giudicato esterno presuppone una perfetta coincidenza del petitum, della causa petendi e delle parti che da quel giudicato restano vincolate (Cons. St., sez. III, 9 luglio 2021, n. 5238; Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5605), circostanza che non ricorre nel caso di suddivisione in lotti, in quanto si è al cospetto di gare distinte.