In GU il decreto per il contrasto alle frodi in materia edilizia e di erogazioni pubblicheFonte: DL 25 febbraio 2022 n. 13
03 Marzo 2022
Sotto il profilo penalistico, al fine di introdurre misure per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e in materia di erogazioni pubbliche, interviene l'art. 2 d.l. n. 13/2022 ("Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche") apportando le seguenti modifiche.
«a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: "629," sono inserite le seguenti: "640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis";
b) all'articolo 316-bis: 1) nella rubrica, le parole "a danno dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di erogazioni pubbliche"; 2) al primo comma, le parole da "o finanziamenti" a "finalità" sono sostituite dalle seguenti: ",finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste";
c) all'articolo 316-ter: 1) nella rubrica, le parole "a danno dello Stato" sono sostituite dalla seguente: "pubbliche"; 2) al primo comma, dopo la parola: "contributi," è inserita la seguente: "sovvenzioni,";
d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: "contributi," è inserita la seguente: "sovvenzioni,"».
«a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: "13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.";
b) al comma 14, le parole "con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.". |