Eutanasia, responsabilità civile dei magistrati e droghe: referendum inammissibili per la Corte costituzionale
03 Marzo 2022
Inammissibile il referendum sulla responsabilità civile diretta dei magistrati.
La Corte costituzionale nella sentenza n. 49 ha dichiarato l'inammissibilità del referendum sulla responsabilità civile diretta dei magistrati per il suo carattere manipolativo e creativo, non ammesso dalla costante giurisprudenza costituzionale. «esso» si legge nel comunicato della Corte «attraverso l'abrogazione parziale della legislazione vigente, avrebbe introdotto una disciplina giuridica nuova, non voluta dal legislatore, e perciò frutto di una manipolazione non consentita».
Inammissibile il quesito sull'omicidio del consenziente.
«È inammissibile la richiesta di referendum sull'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente) poiché, rendendo lecito l'omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso, priva la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione». Così si legge nel comunicato pubblicato dalla Corte costituzionale spiegando quando deciso nella pronuncia n. 50. «L'approvazione del Referendum» ha spiegato la Corte «avrebbe reso lecito l'omicidio di chi vi abbia validamente consentito, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell'autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata. La liceità, insomma, sarebbe andata ben al di là dei casi nei quali la fine della vita è voluta dal consenziente prigioniero del suo corpo a causa di malattia irreversibile, di dolori e di condizioni psicofisiche non più tollerabili».
E ancora «Quando viene in rilievo il bene “apicale” della vita umana» ha precisato la Corte, «la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima». Pertanto, l'art. 579 c.p. può essere modificata dal legislatore, ma non «puramente e semplicemente abrogata».
Inammissibile il referendum sulle droghe.
Così ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 51, con la quale ha stabilito che «Il quesito referendario sull'“abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” è inammissibile, secondo la costante giurisprudenza sull'art. 75 Cost., perché si pone in contrasto con le Convenzioni internazionali e la disciplina europea in materia, difetta di chiarezza e coerenza intrinseca ed è, infine, inidoneo allo scopo». |