La stazione appaltante può richiedere quale requisito di partecipazione la predisposizione ed organizzazione di mezzi e beni per l'esecuzione del servizio

Giorgio Capra
03 Marzo 2022

Il TAR Sardegna, in una controversia avente ad oggetto l'affidamento del servizio pubblico di collegamento aereo con la penisola, ha affermato che – in presenza di particolari esigenze di interesse pubblico – la richiesta della predisposizione ed organizzazione di mezzi e beni per l'esecuzione del servizio possa essere prevista dalla lex specialis quale elemento essenziale dell'offerta.

Il caso.

In previsione della cessazione delle attività da parte di Alitalia, la Regione Autonoma della Sardegna indiceva una procedura negoziata di emergenza per garantire la continuità del servizio pubblico di collegamento aereo della Sardegna con la penisola e, in particolare, tra gli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate.

Le lettere d'invito prevedevano quale requisito tecnico “disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il tempo del servizio considerato, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le richieste dell'imposizione di oneri”.

Alla gara partecipavano solo ITA Airways e Volotea SL, che veniva peraltro esclusa per carenze formali della propria offerta.

È così risultata aggiudicataria ITA Airways.

Tuttavia, all'esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, la Regione Autonoma della Sardegna ne disponeva l'esclusione sul rilievo che la stessa non fosse nel possesso del requisito tecnico relativo alla disponibilità di un adeguato numero di aeromobili.

Avverso il provvedimento di esclusione, ITA Airways adiva il TAR Sardegna lamentando – tra l'altro – che il succitato requisito relativo alla disponibilità di un adeguato numero di aeromobili, pur qualificato quale requisito tecnico di partecipazione dalla lettera d'invito, doveva essere invece inquadrato quale requisito di esecuzione del contratto e, in quanto tale, non doveva essere soddisfatto sin dalla presentazione della domanda di partecipazione ma solamente al momento della stipula del contratto.

La soluzione del TAR Sardegna. Il giudice amministrativo, premessa la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione – che a differenza dei primi possono essere dimostrati dall'aggiudicatario in una fase successiva a quella dell'ammissione alla gara –, ha rigettato il ricorso sul rilievo che non si può escludere che la stazione appaltante, in presenza di particolari esigenze di interesse pubblico, possa prevedere nella lex specialis la predisposizione ed organizzazione di mezzi e beni per l'esecuzione del servizio quale elemento essenziale dell'offerta.

Il TAR Sardegna ha, infatti, ritenuto che sia compito della stazione appaltante conciliare, in sede di predisposizione della legge di gara, due contrapposte esigenze procedimentali: da un lato, quella di evitare agli operatori economici partecipanti inutili aggravi di spesa per procurarsi, già al momento dell'offerta, la disponibilità dei beni e dei mezzi necessari senza, peraltro, avere la certezza dell'aggiudicazione e, dall'altro, quella di garantire la serietà e l'effettività dell'impegno assunto, disponendo di quanto necessario all'espletamento del servizio.

La situazione di urgenza in cui si è trovata la Regione Autonoma della Sardegna, dovuta alla necessità di assicurare senza soluzione di continuità e in un breve lasso di tempo lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto aereo sulle rotte di collegamento con la penisola, ha reso necessario imporre un requisito di sicura affidabilità in ordine alla immediata attivazione del servizio, compresa la dimostrazione della disponibilità degli aeromobili necessari sin dalla presentazione della domanda di partecipazione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.