Partecipazione a pubblica gara di impresa sottoposta a concordato preventivo: non necessaria l'autorizzazione del Tribunale e/o del Giudice Delegato

Redazione Scientifica
04 Marzo 2022

Successivamente all'omologazione del concordato preventivo, devono ritenersi cessati i poteri autorizzatori previsti per gli atti di gestione dell'impresa in capo al Tribunale e/o al Giudice Delegato...

Successivamente all'omologazione del concordato preventivo, devono ritenersi cessati i poteri autorizzatori previsti per gli atti di gestione dell'impresa in capo al Tribunale e/o al Giudice Delegato, con la conseguenza che i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei pubblici appalti previsti dagli art. 80, comma 5, lett. b) e 110 del d.lgs. 50/2016 nonché dall'art. 186-bis, commi 4 e 5 della L.F. – coerentemente con la disciplina generale di cui agli artt. 161 e 167, L.F. – devono intendersi riferiti alla sola ipotesi della pendenza della procedura concordataria, che prende le mosse con il deposito della domanda e si conclude con l'omologazione.

Nel caso in cui il concordato preventivo sia omologato e dunque concluso prima dell'indizione della procedura di affidamento, l'impresa allo stesso già sottoposta non è tenuta, ai fini della partecipazione alla gara, a disporre dell'autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla procedura di gara, né alla produzione della relazione asseverata prescritte, rispettivamente, dall'art. 186-bis, comma 4 e comma 5, lett. b), L.F.

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