Covid-19: la procedura emergenziale per svolgimento del contraddittorio cartolare fra le parti
07 Marzo 2022
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto da E.Q.B., sottoposto alla pena detentiva per detenzione di stupefacenti.
L'imputato, avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 2021, chiedeva l'annullamento della suddetta sentenza, per la violazione della disciplina riguardante lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, a causa dell'omessa comunicazione di uno dei due difensori, sia delle conclusioni del Pubblico Ministero, che del deposito della sentenza.
Il motivo del ricorso è fondato.
Specifica il Collegio, infatti che sia già stato affermato il principio secondo il quale: «la violazione del contraddittorio c.d. cartolare regolato dalla normativa emergenziale, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. perché la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare» (Cass. n. 20885/2021).
La Corte sottolinea, inoltre che tale principio, trovi applicazione anche quando la violazione della predetta disposizione abbia riguardato uno solo dei due difensori di fiducia, come nel caso in esame.
Nel caso di specie, infatti, la previsione di una procedura emergenziale che limita la partecipazione delle parti alle udienze, e più in generale ne riduce l'accesso presso gli uffici giudiziari, comporta una rigorosa applicazione degli obblighi di comunicazione previsti a cura della cancelleria attraverso i quali si garantisce nel periodo dell'emergenza pandemica lo svolgimento del contraddittorio cartolare fra le parti.
Pertanto, la Corte di cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Fonte: Diritto e Giustizia |