COVID-19: no all'udienza da remoto chiesta da uno degli avvocati in caso di disgiunto patrocinio

Redazione scientifica
07 Marzo 2022

Non può essere accolta l'istanza di partecipazione all'udienza pubblica mediante collegamento da remoto ex art. 4 d.l. n. 28/2020 nel caso in cui la parte appellata è costituita con il disgiunto patrocinio di due avvocati, solo per uno dei quali è dedotta la sussistenza di una situazione di “rischio” sanitario.

La vicenda posta all'attenzione del Consiglio di Stato riguarda la richiesta di uno dei due difensori della parte appellata «di poter partecipare all'udienza […] mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 28/2020».

Con il decreto in esame, il Consiglio ha ritenuto che l'art. 4 d.l. n. 28/2020 riguarda le modalità di svolgimento dell'udienza da remoto, ma non i presupposti per il suo svolgimento, e che, pertanto, non può essere accolta l'istanza di partecipazione all'udienza pubblica mediante collegamento da remoto sia se formulata ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 28/2020, che ai sensi dell'art. 7-bis d.l. n. 105/2021, nel caso in cui la parte appellata è costituita con il disgiunto patrocinio di due avvocati solo per uno dei quali è dedotta la sussistenza di una situazione di “rischio” sanitario.

A ciò si aggiunge il fatto che «nell'istanza non si deduce, né tantomeno si dimostra, che la situazione esposta – peraltro nei termini, meramente ipotetici, di un generico “rischio” – sia effettivamente correlata “a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità”, che invero non vengono allegati o almeno dichiarati».

Il CDS ha quindi concluso che, «quand'anche risultasse integrata la fattispecie legale, della quale invece si è riscontrato non constare ex actis la sussistenza, nell'esercizio della facoltà alternativa prevista espressamente dalla norma legislativa andrebbe comunque privilegiata, per preminenti ragioni organizzative della Sezione, l'opzione del rinvio della trattazione dell'affare a data successiva al 31 marzo 2022 (data terminale dell'attuale emergenza sanitaria e dell'applicabilità dell'art. 7-bis), piuttosto che autorizzare la trattazione da remoto di una singola causa».

Per questi motivi, il Consiglio rigetta l'istanza del difensore.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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