Assegno di mantenimento: le quote societarie che detiene l'ex coniuge devono essere incluse nel computo dei redditi

Redazione Scientifica
04 Marzo 2022

L'ex coniuge, che deve versare l'assegno di mantenimento, non può pretendere che dai propri redditi, vengano esclusi gli utili non distribuiti di una società di cui è socio.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso n. 6103/2022, proposto dall'ex marito C.R.C.F. contro l'ex moglie B.E., per una causa riguardante la separazione dei due coniugi.

Nel 2019, la Corte d'Appello di Torino, aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Novara del 2017, che in sede di separazione tra i coniugi, aveva ridotto l'assegno di mantenimento, lasciando immutate le statuizioni previste per i figli dell' ex coppia.

Il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un unico motivo di doglianza, con il quale denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter e 156 c.c., in riferimento all'art 360, comma 1, n.3 c.p.c.

Secondo C.R.C.F., il giudice territoriale, aveva deciso in modo del tutto arbitrario l'entità dell'assegno di mantenimento a suo carico.

Il motivo è infondato.

Secondo il Collegio, infatti, il ricorso deve essere respinto, in quanto la sentenza è certamente congrua e motivata, essendo giunta a seguito di un'approfondita comparazione delle condizioni economiche dei due ex coniugi, tenendo conto anche dei redditi terzi, quali utili di una società di capitali di cui il ricorrente era socio.

Su questo specifico tema della valutazione delle prove, la Corte di Cassazione ha sottolineato il principio del libero convincimento, che opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Pertanto, non può il giudice di legittimità riesaminare gli atti con i quali la Corte distrettuale aveva stabilito gli elementi decisivi per giungere alla decisione, in quanto, una volta escluso il vizio di motivazione, si tratta di una valutazione di merito incensurabile.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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