Condotta riprovevole di soggetti aventi cariche gestorie nella società concorrente e condotta complessiva dell'operatore economico

Redazione Scientifica
09 Marzo 2022

E' impossibile distinguere concettualmente l'impresa quale entità giuridica - vale dire l'“operatore economico” di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016

E' impossibile distinguere concettualmente l'impresa quale entità giuridica - vale dire l'“operatore economico” di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 - dai soggetti, aventi cariche gestorie, di cui al comma 3 del medesimo art. 80, per il cui tramite, in ragione delle loro funzioni di amministrazione e controllo, essa concretamente opera, osservando che, diversamente opinando, si addiverrebbe all'effetto aberrante di escludere la rilevanza, ai fini della valutazione di affidabilità sottesa al precetto dell'art. 80, comma 5, lett. c), di qualsiasi sentenza di condanna, posto che la responsabilità penale riguarda le sole persone fisiche e non le imprese, sicché le figure gestorie la cui attività rileva ai fini di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) non possono non essere le stesse individuate dall'art. 80, comma 3.

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