Legittima la revoca ove l'aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto

Leonardo Droghini
11 Marzo 2022

È legittimo il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione della gara motivato con riferimento al sostanziale, ripetuto ed ingiustificato rifiuto della ditta risultata vittoriosa di stipulare il contratto di appalto.

Il caso. La società aggiudicataria ad una gara per la gestione dei beni del sistema museale del Comune di Ugento, impugnava il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, disposta in ragione della protratta indisponibilità della aggiudicataria alla stipula del contratto.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamentava la violazione dell'art. 32 del d.lgs n. 50/2016, sostenendo che la mancata stipulazione del contratto non avrebbe potuto comportare la revoca dell'aggiudicazione.

La decisione. Ricostruita in via preliminare la vicenda nei suoi snodi essenziali, il TAR ha anzitutto osservato che i documenti di causa lasciano chiaramente trasparire l'ambiguità del contegno assunto dalla aggiudicataria, la quale, invitata in più occasioni a sottoscrivere il contratto, ha dapprima manifestato un'indisponibilità dovuta ad impegni precedentemente assunti e poi è rimasta inerte rispetto alla reiterazione dell'invito, in tal modo dimostrando disinteresse all'affidamento della concessione.

A fronte di questa condotta, l'Amministrazione ha quindi provveduto all'adozione del provvedimento di revoca, espressamente motivato in riferimento alla posizione ambigua dell'aggiudicataria che, per un verso, non forniva un chiaro rifiuto (con le modalità ex lege previste) alla stipula del contratto, e per l'altro verso lamentava una serie di doglianze relative ad alcune vicende pregresse senza da esse trarre alcuna specifica conseguenza.

In considerazione di dette evidenze fattuali, il Collegio ha ritenuto legittima l'intervenuta revoca, espressamente consentita dall'art. 32, co. 8, d.lgs. n. 50/2016, il quale fa salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della P.A. dopo che è divenuta efficace l'aggiudicazione, come avvenuto nella fattispecie all'esame.

A tal proposito, secondo la giurisprudenza condivisa dal TAR, tra i “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” che giustificano l'adozione del provvedimento di revoca ben possono rientrare anche comportamenti scorretti dell'aggiudicatario che si siano manifestati successivamente all'aggiudicazione definitiva. In detti casi la revoca assume quella particolare connotazione di revoca – sanzione, poiché la caducazione degli effetti del provvedimento è giustificata da condotte scorrette del privato beneficiario di precedente provvedimento favorevole dell'amministrazione; e tuttavia si tratta pur sempre di “motivi di pubblico interesse” che giustificano la revoca (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 3.1.2019, n. 2). Il rifiuto di stipulare il contratto di concessione di un pubblico servizio è dunque un elemento che ben può giustificare la revoca dell'aggiudicazione per superiori motivi d'interesse pubblico essendo fonte di un pregiudizio economico e patrimoniale per l'amministrazione pubblica. (v. Cons. Stato, Sez. V, n. 5780 del 22 agosto 2019).

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