Il giudice può acquisire elementi formati dopo l'ammissione del rito
11 Marzo 2022
Nello stesso tempo si è ribadito che l'eventuale inutilizzabilità di una prova, ancorché acquisita ex art. 441 comma 5 c.p.p., di per sé non rende invalida la decisione, se non viene dimostrata (alla luce delle motivazioni addotte) la concreta utilizzazione del materiale “inutilizzabile” ai fini decisori, a nulla rilevando che tale “prova inutilizzabile” sia stata ritenuta precedentemente come assolutamente necessaria nella fase della sua ammissibilità.
A fronte di tali presupposti la Corte ha così respinto o dichiarato inammissibili una serie di motivi di ricorso in cassazione, accogliendo peraltro quelli attinenti alla mancata motivazione relativa all'applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, che va “dimostrata” nella sua concreta sussistenza, e alle lagnanze protese ad una corretta denuncia del fatto che in caso di aumento della pena ex art. 597 comma 3 c.p.p. la pena per i reati satelliti (già giudicato da altro giudice) non può essere maggiore rispetto a quella originariamente disposta nel precedente procedimento, dato il principio della reformatio in peius operante in materia.
Lette ed in sé considerate le motivazioni della sentenza in commento sono condivisibili e non paiono meritare particolari critiche, trattandosi di principi ormai consolidati e sui quali ancor oggi sussiste sostanziale condivisione in ambito giurisdizionale.
Fonte: Diritto e Giustizia |