Coordinatore genitoriale: ruolo e caratteristiche in evoluzione

15 Marzo 2022

L'autrice ripercorre la storia della nascita dell'istituto della coordinazione genitoriale. Vengono poi analizzate le caratteristiche delle coppie che accedono alla coordinazione genitoriale e il percorso che seguono con il coordinatore. L'autrice analizza quindi le modalità di accesso alla coordinazione genitoriale e le differenze fra l'accesso privato, anche su consiglio del proprio legale, e l'invio da parte del Giudice.
Il conflitto nella fisiologia e nella patologia del rapporto

Il conflitto nelle relazioni umane è inevitabile.

La relazione fra due persone è l'incontro fra differenze che occasionalmente si integrano e mai si risolvono nell'uguaglianza di intenzioni, pensieri, convinzioni azioni (Ardone Ciardella Mazzoni, Prefazione in Carter Coordinazione genitoriale, Milano 2014). Ogni relazione umana in quanto scambio fra due individualità diverse, portatrici di diversi criteri di senso, genera dunque conflitto.

La separazione di una coppia è il momento in cui le diversità dei due individui si polarizzano e danno vita a prese di posizione rigide in cui l'altro è talora visto come un nemico, una persona da cui doversi difendere.

Se l'attenzione precipua ai propri bisogni e la diffidenza nei confronti dell'altro è fisiologica in buona parte dei casi – la frattura “coniugale” crea uno spazio nella coppia e in ciascuno, il cui riempimento necessita di attenta riflessione sul sé di prima e di oggi, e sul noi come genitori di prima e del futuro - vi sono coppie in cui l'incapacità di riconoscimento reciproco perdura e si traduce in una persistente oppositività specialmente sul piano genitoriale.

Il più facile terreno di scontro sono infatti i figli, la cui cura rimane compito da condividere, e la cui vita offre mille occasioni di confronto e, quindi, di potenziale scontro.

Ad una coppia con figli la separazione impone, infatti, la sopravvivenza del sottosistema genitoriale: la coppia divisa su un piano personale deve mantenere un legame sul piano genitoriale; la regola generale dell'affidamento condiviso dei figli impone una responsabilità genitoriale che trascende la capacità di crescere ed accudire i figli e implica l'impegno e la capacità di sapersi relazionare con l'altro (Mazzei, La Mediazione Familiare, 2002, Milano)

Divorziare psichicamente dall'altro e mantenere integro il sistema genitoriale è compito però molto arduo che non tutte le coppie riescono a svolgere, per difficoltà dell'uno, dell'altro o di entrambi.

La nascita della coordinazione genitoriale

Quando la separazione ed il divorzio sono diventati un fenomeno socialmente rilevante, sono stati condotti studi sugli effetti che la separazione dei genitori produce sui figli. Studi effettuati già negli anni '70 negli Stati Uniti e nei Paesi anglosassoni hanno dimostrato che i figli subiscono un danno dalla esposizione al prolungato conflitto dei genitori. Studi italiani effettuati negli anni '90 e seguenti hanno evidenziato una correlazione positiva fra il buon adattamento dei figli alla separazione e il mantenimento di un regolare rapporto con entrambe le figure genitoriali. (Mombelli, La richiesta di revisione delle disposizioni di affidamento, in Cigoli, Gulotta, Santi Separazione, divorzio, affidamento dei figli, Giuffrè Milano 1997).

Da qui la ricerca e l'elaborazione di tecniche che potessero preservare i figli dalla perdita dell'altro genitore e dalla conflittualità dei genitori e far mantenere loro un regolare rapporto con entrambi.

La coordinazione genitoriale arriva in Italia nel 2014 grazie alla traduzione e pubblicazione del volume “Coordinazione Genitoriale” di Debora K. Carter.

Nel 2015 Claudia Piccinelli, psicologo coordinatore genitoriale formato presso l'Università della Florida, traduce ed adatta al sistema italiano le linee Guida di AFCC.

Esistono oggi più associazioni che si occupano di coordinazione genitoriale fra cui Aicoge, Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali, ed ACoGeS, Associazione Coordinazione Genitoriale Sistemica.

Il termine coordinazione genitoriale, traduzione letterale del termine inglese parenting coordination, richiama nella etimologia lo scopo dell'intervento, ovvero promuovere una coordinazione fra genitori.

La coordinazione genitoriale si è poi affermata in Italia su impulso della magistratura (Trib. Civitavecchia 20 maggio 2015; Trib. Milano sez. IX 29 luglio 2016, Tri. Mantova 5 maggio 2017, Trib. Pordenone 30 maggio 2019, Trib. Catania sez. I ord. 16 dicembre 2019, Trib. Pavia 9 dicembre 2020).

Le caratteristiche e i compiti della coordinazione genitoriale

La Coordinazione Genitoriale è definita da Carter un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR Alternative Dispute Resolution) per genitori separati, divorziati o mai sposati, incapaci di risolvere conflitti genitoriali, che possono altrimenti cercare rimedio ai loro conflitti attraverso il sistema giudiziario.

Il modello integrato di coordinazione genitoriale include filosofie, prospettive e competenze proprie di più professionalità (legale, medico, psicologico, educativo) nello sforzo di affrontare ed evitare l'impatto che la prolungata ostilità dei genitori ha sui figli.

La coordinazione genitoriale è diretta alle coppie con elevata od alta conflittualità e ha quale scopo primario quello di preservare i figli dalla conflittualità dei genitori e, quindi, aiutare genitori altamente conflittuali a sviluppare la co-genitorialità, in un contesto strutturato di risoluzione delle singole controversie.

Sono definite coppie ad Alta Conflittualità quelle in cui perdura il mancato riconoscimento dell'altro come co-genitore, che si traduce in atti di costante disconferma dell'altro (anche) davanti ai figli.

Si tratta di coppie che, pur disponendo già di linee guida concordemente fissate o decise da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non riescono ad attuarle e fanno frequente ricorso al Giudice per risolvere le singole questioni inerenti l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.

Secondo la Carter, scopo della coordinazione genitoriale è consentire ai figli di crescere liberi dalla minaccia di essere coinvolti nelle controversie dei propri genitori e quindi aiutare questi a sviluppare strategie per una genitorialità che minimizzi i conflitti.

Gli obiettivi della coordinazione sono ristabilire un rapporto di fiducia fra i genitori; facilitare la risoluzione di controversie riguardanti i figli; insegnare ai genitori tecniche di comunicazione atte a far trattare direttamente ogni vicenda inerente i figli in modo non conflittuale; assistere i genitori nel prendere decisioni per i figli, temporanee o anche definitive; mantenere la comunicazione fra i genitori, facendosi se del caso veicolo di informazioni; monitorare l'organizzazione dei tempi di svolgimento della funzione genitoriale di ciascuno; individuare le questioni non conciliabili e segnalarle all'AG a tutela del minore; indirizzare i genitori a programmi di sostegno alla genitorialità; indirizzare le parti a programmi terapeutici personali, ove necessario; apportare modifiche al piano genitoriale come mezzo per ridurre il conflitto, ove i genitori non riescano a raggiungere un accordo. Ove il Coge non riesca a contenere il conflitto fra i genitori sull'attuazione del piano genitoriale, se autorizzato dai genitori o dal Giudice può modificarlo, a tutela del minore.

L'intervento di Coordinazione Genitoriale non è un servizio di emergenza, ma un intervento programmato con un calendario di incontri predefinito in cui i genitori, visti i provvedimenti da attuare e le decisioni da assumere, discutono le tematiche da implementare.

Ha una durata compresa fra i sei mesi ed un anno, con eventuali incontri successivi di verifica. La cadenza degli incontri fra Coge e genitori viene concordata in ragione della specificità della coppia, può mutare nel tempo.

Il menu degli argomenti da trattare viene fissato dai genitori con il coordinatore e potrà essere aggiornato o modificato nell'ordine di trattazione a seconda delle evenienze. Riprogrammare alla bisogna è un'abilità da far acquisire ai genitori, che non devono potersi trincerare dietro la rigidità di ordini di trattazione già costituiti.

Il Coge deve avere unicità di ruolo, ovvero non può avere svolto o svolgere anche in futuro altre funzioni per la coppia genitoriale o per il minore; è svincolato dalla riservatezza, ha cioè accesso a tutte le informazioni inerenti il caso. Il Coordinatore Genitoriale non è alleato di nessuno dei due genitori, né un mediatore neutrale. Il ruolo del Coordinatore Genitoriale è un ruolo attivo e specificamente orientato ad aiutare i genitori a lavorare insieme per il bene dei loro figli.

Il Coge deve avere conoscenze di psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva, pedagogia, gestione dei conflitti e della rete, diritto di famiglia sostanziale e processuale. Un avvocato formato quale coordinatore genitoriale, ovvero che aggiunga alle proprie competenze specifiche, diritto di famiglia e gestione del conflitto e delle reti, le ulteriori competenze pedagogiche e psicologiche, può assumere mandato di coordinazione genitoriale. Potrà essere nominato dalla coppia ed anche indicato dal Tribunale.

La coordinazione genitoriale può essere disposta nelle ipotesi in debbano essere risolte questioni specifiche attinenti alla esecuzione od alla modifica di un piano genitoriale già predisposto e raccolto in un provvedimento. Ulteriore condizione è che non vi sia la necessità di indagare sulla capacità genitoriale o sulla situazione socio ambientale in cui il minore è inserito, o che esse siano già state valutate e la valutazione sia posta a base del provvedimento giudiziale da attuare o modificare. Ciò non significa che il Coordinatore Genitoriale non indaghi o valuti la capacità genitoriale dei genitori, ma la sua valutazione è finalizzata a dare attuazione al piano genitoriale già definito.

La coordinazione genitoriale si differenza dalla mediazione, percorso che non deve avere alcun vincolo con l'Autorità Giudiziaria, volto a riorganizzare le relazioni familiari a seguito della separazione della coppia coniugale, la cui funzione è ascoltare e riconoscere i bisogni degli adulti, dare senso alla vicenda separativa, accompagnare e guidare gli adulti nel negoziare accordi del nuovo indirizzo della vita della famiglia. Ai tratti comuni, coordinazione dei genitori, supporto nella negoziazione, la coordinazione genitoriale aggiunge funzione educativa dei genitori ai bisogni dei figli nel post separazione, gestione di singole problematiche concrete, controllo dell'attuazione dei provvedimenti giudiziali o degli accordi presi.

L'applicazione della coordinazione genitoriale

L'intervento del Coge è generalmente richiesto privatamente dalle parti; si registrano però provvedimenti di merito in cui la coordinazione genitoriale è disposta dal Giudice nel corso del giudizio (Trib. Prato ord. 3.3.2021, Trib. Firenze ord. 3.8.2021).

In caso di incarico privato dato dalle parti al professionista, il contratto che viene stilato fra Coge e genitori definisce l'intervento, la durata ed i poteri attribuiti al Coge, i costi e la ripartizione fra i genitori.

Quando la coordinazione genitoriale viene disposta dal Tribunale, il provvedimento giudiziale definisce il compito assegnato al Coge, fissa la durata dell'intervento, indica il piano genitoriale da attuare, autorizza il Coge a prendere contatto con tutti i soggetti che hanno in carico il minore (familiari, educatori, medici); talora autorizza il Coge a dare indicazioni ai genitori, cui questi devono attenersi, prevede che il Coge gli relazioni l'andamento della coordinazione.

L'imposizione della coordinazione genitoriale ai genitori da parte del Giudice è avversata da parte della dottrina, che ritiene che essa necessiti di una spontanea adesione al procedimento da parte dei genitori (Di Cristofano Vincenza,Nomina del coordinatore genitoriale in caso di conflittualità genitoriale”; Michol Fiorendi, Conflitto genitoriale: sì all'affido condiviso in presenza del coordinatore genitoriale, ). Altra dottrina ammette che essa possa essere disposta dal Giudice ma a condizione che si svolga in modo non confuso rispetto al processo (Elena Giudice, Francesco Pisano La coordinazione genitoriale nel sistema italiano).

Può tuttavia ritenersi che l'invio alla coordinazione disposto dal Giudice si ponga quale intervento di protezione del minore non essendo conferito al coordinatore l'incarico di assumere decisioni in vece del Giudice o dei genitori, né esercitare la responsabilità genitoriale, ma facilitare la ripresa della genitorialità consapevole. Che quindi come tale non lede i principi posti dagli artt. 25 Cost. e 102 Cost. quanto al Giudice né gli artt. art. 13 e 32, comma 2, Cost. quanto ai genitori, ma che dia attuazione al diritto del minore ad essere cresciuto dalla propria famiglia, tutelato dall'art 30 Cost e dall'art 8 CEDU.

Il diritto del minore alla propria famiglia prevale sul diritto all'autodeterminazione dei genitori e giustifica l'indicazione della coordinazione genitoriale da parte del Giudice.

Peraltro, Cassazione civ., sez. VI - 1 ord., 06 maggio 2019, n. 11842, superando l'orientamento dato con Cass. civ. sez. I, 01 luglio 2015, n. 13506, in tema di mediazione familiare indicata dal Giudice ha disposto che in situazioni caratterizzate da alta conflittualità, suscettibile di determinare conseguenze pregiudizievoli sulla salute psico-fisica della prole, è facoltà del giudice di disporre percorsi di supporto alla genitorialità che assicurino la tutela del superiore interesse del minore ad una crescita serena ed equilibrata. Ed in motivazione di detta sentenza si legge che del resto la legge n. 184/1983, art .12 comma 4 sull'adozione autorizza prescrizioni penetranti ai «genitori e parenti», per assicurare l'assistenza al minore, proprio quale cd. sostegno alla genitorialità, al fine di rimediare a situazioni di probabile abbandono ed anzi superando le medesime; ciò palesando la piena compatibilità di tali disposizioni con il rispetto dell'altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore

La legge 206/2021 “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” prevede la riforma del processo di famiglia con l'istituzione di un rito unico e, all'interno di questo, la “facoltà per il giudice anche relatore di nominare su richiesta concorde delle parti il professionista scelto fra quelli iscritti all'albo del consulenti tecnici d'ufficio ovvero anche fuori dall'albo, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento della relazione fra i genitori” art. 1 23° comma lett. ee.

È questa norma, proposta già dalla Relazione Luiso e recepita dal Governo, che conferma la presa d'atto da parte del Legislatore delle criticità dell'affidamento condiviso e della necessità di definire normativamente strumenti giudiziali di intervento per la ripresa ed il miglioramento della relazione fra genitori.

La norma non istituisce la figura del coordinatore genitoriale, a ciò ostando difficoltà di inquadramento professionale ancora da valutare e risolvere; è prevedibile però che in forza di detta norma il Giudice potrà in futuro nominare coordinatori genitoriali, pur sempre sull'accordo delle parti La formulazione attua bilanciamento fra dottrina e prassi fin qui, fra autodeterminazione e intervento a sostegno del minore.

La coordinazione genitoriale, quando attualmente disposta dai Giudici di merito, segue comunque i seguenti principi: è intervento centrato sul minore volto a contenere e abbassare la conflittualità dei genitori, gestisce solo il conflitto genitoriale, occupandosi della messa in atto delle decisioni già assunte dal Giudice, di quelle prese nel contesto della coordinazione genitoriale, e della loro verifica pratica, facilita la comunicazione fra i genitori e l'assunzione da parte loro di decisioni, identifica i bisogni e le priorità del minore rispetto alle tematiche sottopostegli dai genitori, le segnala al Giudice qualora questi non le soddisfino.

Avvocato e coordinatore genitoriale

L'avvocato può proporre al proprio assistito ed alla controparte la Coge quando v'è già un provvedimento, provvisorio o definitivo, che disciplina l'affidamento del minore e le questioni primarie, e la conflittualità della coppia genitoriale verte su decisioni attinenti a questioni secondarie, di ordine quotidiano, che necessitano di risoluzione pronta od immediata. In tali casi l'intervento dei due legali, pur animati da intento transattivo, può non essere sufficiente a contenere il conflitto e raggiungere una decisione tempestiva.

Il Coge è e viene percepito da ciascun genitore come infatti un terzo super partes che ha il compito di contenere la conflittualità e perseguire l'interesse del minore. L'Avvocato invece viene ritenuto sempre dal genitore il paladino dei suoi diritti, e se anche il mandato conferito è quello di trovare un accordo, qualora la conflittualità sia radicata, il cliente può essere sconfessare l'accordo raggiunto, anche conforme al suo interesse, oltre a che quello del figlio.

Il Coge, poi, lavora con e su entrambi i genitori, contenendo la loro conflittualità, educandoli a assumere decisioni nell'interesse del figlio avendo riguardo esclusivamente all'interesse di questo e non al proprio. L'Avvocato si relaziona con il proprio cliente e con il legale di controparte, avendo specifico divieto deontologico di avere rapporti con la controparte. Inoltre, l'Avvocato non è necessariamente formato in coordinazione genitoriale e se anche lo è, non può rivestire un doppio ruolo nella medesima questione, per limiti deontologici e caratteristiche della coordinazione genitoriale.

Conclusioni

La coordinazione genitoriale non garantisce il venir meno della conflittualità fra genitori, ma è un metodo sperimentale deflattivo del contenzioso giudiziario che evita ai figli di assistere ed essere coinvolti nel conflitto e riporta i genitori ad avere quel colloquio necessario a seguire i figli nella crescita.

In questo senso, la coordinazione genitoriale, spesso ultimo intervento in ordine di tempo su coppie di genitori conflittuali, contiene e polverizza la conflittualità normalizzando la relazione genitoriale e riapre fra i genitori quel dialogo interrotto causa la separazione di vita e il processo giudiziario, che altro non è che delega a terzi a risolvere liti fra genitori, nate da una comunicazione assente o disfunzionale. La coordinazione genitoriale tutela i diritti del minore ed anche degli adulti, i quali possono, all'esito del lavoro di riorganizzazione del rapporto genitoriale condotto dal Coge, esercitare i propri diritti genitoriali in modo adeguato.

Riferimenti

Piccinelli C., Le Linee guida sulla coordinazione genitoriale. Traduzione e contestualizzazione in italiano, Diritto della Famiglia e dei minori;

Carter, Coordinazione genitorialeMilano;

Francini Giancarlo,L'alta conflittualità separativa: strumenti a confronto, in Manuale di coordinazione genitoriale, op. cit.;

Piccinelli Claudia, Le Linee guida sulla coordinazione genitoriale. Traduzione e contestualizzazione in italiano, Diritto della Famiglia e dei minori;

Giudice E. Pisano F., Figure di supporto nel conflitto genitoriale, 2020.

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