Il silenzio durante l'interrogatorio non incide sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione
16 Marzo 2022
La Corte d'appello di Campobasso rigettava una richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., ritenendo un comportamento ostativo del richiedente e rilevando che costui, in sede di interrogatorio, a fronte degli elementi emersi dalle indagini, non aveva offerto oggettivi e riscontrabili elementi di contrasto alla ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria.
Contro tale decisione ha proposto ricorso l'interessato, censurando la correttezza del giudizio relativo alla sussistenza di un comportamento dell'istante, ostativo all'insorgenza del diritto.
La Suprema Corte ha ritenuto in primis che il giudice della riparazione non ha chiarito in cosa sia consistito il comportamento dell'interessato che, pur penalmente neutro, sia idoneo ad assumere i connotati di una condotta rilevante ai sensi dell'art. 314, comma 1, ult. parte, c.p.p. Al contrario, affermano i giudici «sembra aver valorizzato unicamente il diritto al silenzio azionato dall'indagato, allorché ha ritenuto che la sua mancata spiegazione in ordine ai fatti emersi dalle indagini avesse condizionato l'apparenza di una gravità indiziaria, smentita dalla prova dibattimentale».
Tali argomentazioni non vengono condivise in sede di legittimità.
A parere della Corte, infatti, l'orientamento ripreso dalla decisione impugnata deve ritenersi superato dall'intervento del legislatore di cui al d.lgs. n. 188/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021. L'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 188/2021, infatti, ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, anche quella che riguarda l'art. 314, aggiungendo al comma 1 il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Il legislatore, precisano i giudici, ha inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (v. sul punto: L'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e Presunzione di innocenza: le nuove regole in ottemperanza alla direttiva (UE) 2016/343).
Pertanto, la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, in relazione alla necessaria verifica di elementi dai quali possa ricavarsi un comportamento dell'interessato, diverso dal silenzio serbato su circostanze ritenute rilevanti per neutralizzare la portata accusatoria degli elementi raccolti nel corso delle indagini, idoneo a comportare la condizione ostativa di cui all'art. 314, comma 1, come modificato dal d.lgs. n. 188/2021.
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