Esecuzione di lavori o servizi di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara

Redazione Scientifica
16 Marzo 2022

Casi in cui è possibile, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016, la designazione, ai fini dell'esecuzione dei lavori o servizi, di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 48 d.lgs. n. 50/2016, i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili) possono designare, ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, ma (solo) per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 (cioè fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, recesso di una o più imprese raggruppate), o per (altri) fatti o atti sopravvenuti, cioè tutte circostanze che non hanno attinenza con l'originario possesso, in capo all'impresa consorziata, dei requisiti previsti. Sicché la sostituzione è possibile a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

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