Presupposti per l'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando: il requisito dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici

17 Marzo 2022

Qualora, in una gara pubblica, l'amministrazione abbia fissato requisiti di partecipazione più severi di quelli previsti dalla legge e tali requisiti siano esenti da vizi (perché proporzionati, logici, ragionevoli e collegati con l'oggetto dell'appalto), è legittimo il ricorso da parte della stazione appaltante alla procedura eccezionale di cui all'art. 63, co. 2, lett.b), del D. Lgs. 50/2016, prevista per i casi di “assenza di concorrenza per motivi tecnici.”

Il caso. Alcuni operatori economici ricorrevano al TAR Lazio impugnando, in primo luogo, un Avviso esplorativo predisposto dalla stazione appaltante al fine di individuare operatori economici qualificati per l'acquisto di alcuni servizi.

Ad avviso delle ricorrenti, il suddetto Avviso si baserebbe in maniera ingiustificata su standard esecutivi e modalità di espletamento delle prestazioni più rigidi di quelli previsti dalla legge e tali requisiti (non essendo, tra le altre cose, posseduti dalle ricorrenti) avrebbero l'effetto di limitare eccessivamente la concorrenza.

In secondo luogo, con motivi aggiunti, le ricorrenti impugnavano anche il provvedimento con cui la stazione appaltante, utilizzando la procedura eccezionale ex art. 63, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, affidava la commessa pubblica all'unico operatore economico che aveva partecipato alla procedura in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla PA.

Ad avviso delle ricorrenti, il ricorso a tale procedura sarebbe da considerarsi illegittimo poiché nel caso di specie non sussisterebbe il presupposto della “assenza di concorrenza per motivi tecnici” espressamente richiesto dalla Codice dei Contratti Pubblici al fine di utilizzare tale modalità di gara.

La soluzione del TAR. Nell'esame della vicenda il TAR Lazio, innanzitutto, ha ritenuto meritevole richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per cui l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, può individuare requisiti tecnici anche più severi rispetto a quelli stabiliti dalla legge e, dunque, con effetti limitativi della concorrenza, “purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all'interesse pubblico perseguito” ed in tali casi “il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica del rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all'oggetto di gara” non potendo “estendersi sino a sostituire il proprio giudizio tecnico a quello formulato dall'Amministrazione.”

In applicazione di tali insegnamenti, nel caso di specie, il TAR Lazio ha concluso che “la scelta dei requisiti di partecipazione non appare irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto risulta essere stata esercitata attraverso la previsione di elementi pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito.”

Pertanto, appurata la legittimità dei requisiti di partecipazione stabiliti dalla PA, il Collegio ha altresì ritenuto legittima la scelta dell'amministrazione di ricorrere alla procedura eccezionale ex art. 63, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 con cui la commessa è stata affidata all'unico operatore economico che aveva dichiarato di essere in grado di soddisfare i requisiti richiesti, dovendo ritenersi sussistente, in questo, il presupposto di “assenza di concorrenza per motivi tecnici.”

Anche sulla base di queste motivazioni, il ricorso veniva respinto.

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