Se l'offerta presenta delle ambiguità insanabili per via interpretativa, il concorrente deve essere escluso dalla gara

17 Marzo 2022

È legittimo il provvedimento di esclusione del concorrente che abbia presentato un'offerta che presenta delle ambiguità non sanabili per via interpretativa.

Il caso. In una gara pubblica divisa in lotti, dove per ciascun lotto la lex specialis prevedeva espressamente la fornitura di beni specifici e diversi, una società veniva esclusa in quanto, ad avviso della stazione appaltante, per i due lotti ai quali aveva partecipato avrebbe offerto un medesimo prodotto.

Avverso tale provvedimento di esclusione la società esclusa ricorreva dinanzi al TAR Torino sostenendo, in sintesi, che i prodotti offerti per i due lotti non erano uguali, ma erano diversi e corrispondevano alle caratteristiche richieste per ciascun lotto.

La soluzione del TAR. Il TAR Torino, innanzitutto, ha rilevato che l'offerta presentata dalla concorrente era potenzialmente ambigua: infatti, sebbene i prodotti offerti per entrambi i lotti fossero differenti da un punto di vista tecnico, in quanto corredati da schede tecniche che evidenziavano caratteristiche difformi, allo stesso tempo, tali prodotti non solo erano contrassegnati da un identico codice prodotto ma erano anche corredati dallo stesso certificato rilasciato da organismo notificato.

A riguardo, il Collegio, da un lato, ha dato atto dell'esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “a fronte di una formulazione dell'offerta potenzialmente ambigua deve essere preferita un'interpretazione che permetta alla volontà delle parti di produrre effetti concreti in luogo di quella tendente ad escluderli”; dall'altro, tuttavia, ha ritenuto che nella fattispecie de qua le ambiguità dell'offerta non sono rimediabili per via interpretativa e, di conseguenza, “non può farsi luogo al soccorso istruttorio a pena di arrecare un inammissibile vulnus al principio della par condicio competitorum”.

In aggiunta, si legge in sentenza, è a maggior ragione impossibile ricorrere ad un intervento interpretativo conservativo in quanto, nel caso di specie, “l'ambiguità rilevata dal Seggio di gara affligge in radice l'offerta tecnica, come ben noto insuscettibile di soccorso istruttorio per espresso divieto legislativo”.

Anche sulla base di queste motivazioni, il TAR adito ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione impugnato ed ha conseguentemente rigettato il ricorso.

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