Referenza bancaria “circostanziata” e soccorso istruttorio

Roberto Fusco
18 Marzo 2022

L'omessa allegazione di una referenza bancaria circostanziata (attestante cioè la capacità del concorrente di fare fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'eventuale aggiudicazione della gara) rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di un elemento estraneo all'offerta economica.

La pronuncia in oggetto riguarda la possibilità o meno di applicare l'istituto del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, in caso di omessa allegazione di una referenza bancaria.

Il Collegio rammenta che a tal proposito si sono formati due contrapposti orientamenti in giurisprudenza. Secondo un primo orientamento l'inidoneità delle referenze bancarie non è suscettibile di regolarizzazione, in quanto l'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 si riferisce all'ipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni e il difetto delle referenze bancarie previste dalla legge di gara non consente alla stazione appaltante di considerare comprovato, in capo all'impresa partecipante, il possesso dei requisiti economici e finanziari, i quali a norma dell'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 50/2016, assumono valenza di elemento essenziale dell'offerta (TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 29 gennaio 2018, n. 226). In base ad un secondo orientamento, invece, l'omessa allegazione di una referenza bancaria rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di un elemento estraneo all'offerta economica che si riferisce all'oggetto dell'appalto (TAR Lazio, Latina, Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 88; Cons. St., Sez. V, 10 aprile 2019, n. 2351).

L'adito Collegio aderisce a questo secondo orientamento, ritenendo che la richiesta attestazione bancaria non afferisca ad aspetti essenziali dell'offerta, ma unicamente all'affidabilità economica dell'impresa che può essere oggetto anchedi successiva integrazione, proprio per salvaguardare gli aspetti sostanziali della garanzia.

Inoltre, a conforto di questa tesi, depone anche il fatto che le cause di esclusione dalla partecipazione alla gara costituiscono un numerus clausus, predeterminato per legge e non estendibile neppure attraverso il bando.

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