Udienza da remoto con due avvocati costituiti per parte: occorre partecipare con due supporti informatici o si può usare un unico dispositivo?

18 Marzo 2022

In caso di due avvocati costituiti per una parte, entrambi devono partecipare all'udienza virtuale? Con due supporti informatici o si può partecipare con un unico dispositivo? Ed entrambi devono firmare digitalmente il verbale? Le note scritte di trattazione trasmesse telematicamente vanno firmate e come? Se ci sono più parti lo stesso verbale va firmato più volte dai diversi difensori?

In caso di due avvocati costituiti per una parte, entrambi devono partecipare all'udienza virtuale? Con due supporti informatici o si può partecipare con un unico dispositivo? Ed entrambi devono firmare digitalmente il verbale? Le note scritte di trattazione trasmesse telematicamente vanno firmate e come? Se ci sono più parti lo stesso verbale va firmato più volte dai diversi difensori?

Come nel caso dell'udienza in presenza non è necessaria la presenza di entrambi gli Avvocati potendo comparire anche un solo Avvocato per ogni parte o un eventuale sostituto a cui potrà essere ceduto il link di partecipazione all'udienza.

Qualora entrambi gli Avvocati scelgano di presenziare all'udienza, è assolutamente indifferente che gli stessi utilizzino un unico dispositivo o più dispositivi.
Tuttavia, si dovrà tener presente che, l'utilizzo di due dispositivi in contemporanea potrebbe creare delle interferenze audio, laddove entrambi i dispositivi siano tra loro vicini e non si utilizzino le cuffie.

Inoltre, utilizzando due dispositivi in contemporanea con unica connessione ad Internet si dovrà verificare la banda a disposizione onde evitare la saturazione della stessa.

In caso di udienza in videoconferenza, non sarà necessario apporre alcuna firma digitale che sarà richiesta esclusivamente sul preverbale da inviarsi nelle udienze a trattazione scritta. Se le deduzioni scritte vengono inviate in forma congiunta, sarà necessaria la firma digitale di tutti gli Avvocati apposta in PAdES-BES dagli Avvocati che firmano al di fuori del redattore e in CAdES dall'Avvocato che invierà il preverbale a mezzo PCT.

Qualora un Avvocato difenda più parti potrà apporre una sola firma digitale. Qualora invece le note scritte non vengano concesse in forma congiunta, bensì disgiunta, dovranno essere firmate dal solo Avvocato depositante all'interno del redattore.

Un'ipotesi particolare, diversa però dalla celebrazione dell'udienza, in cui è previsto che l'Avvocato apponga una firma digitale è rappresentato dall'udienza da remoto nel procedimento di mediazione

da remoto.

L'art. 83, comma 20, del d.l. n. 18/2020 prevede infatti che “nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'Avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli Avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato”.

(Fonte: N. Gargano, L. Sileni, G. Vitrani, 100 e più casi pratici di procedure telematiche, 2021, Giuffrè Francis Lefebvre)

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