Se viene negata l’estinzione della pena per esito negativo dell’affidamento in prova, può essere concessa al condannato la detenzione domiciliare
21 Marzo 2022
Questo l'innovativo principio di diritto affermato dal Tribunale di sorveglianza di Firenze che offre una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 51-ter ord. penit., aggiungendo un ulteriore caso rispetto a quello espressamente previsto (di violazione delle prescrizioni della misura alternativa “in corso di svolgimento”) – ossia quello in cui l'affidamento in prova si sia ‘già concluso' e non venga dichiarata, anche in parte qua, l'estinzione della pena – nel quale è possibile sostituirla subito con beneficio extramurario più restrittiva.
La parziale estinzione della pena. Prima di entrare nel cuore della questione giuridica, la fattispecie concreta vedeva un condannato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Al termine del periodo di prova, durata 10 mesi, il Tribunale di Sorveglianza toscano dichiarava non estinta la pena detentiva inflitta all'affidato per esito negativo del periodo di affidamento in prova; dalla relazione redatta dall'UEPE di Firenze, emergeva, infatti, come l'affidato, a cui era stata prescritta la sottoposizione ad un periodo di osservazione presso il SERD, pur partecipando ai programmi terapeutici predisposti dal Servizio, fosse risultato costantemente positivo all'uso di alcool e sostanze stupefacenti, apparendo, inoltre, sempre poco consapevole delle problematiche legate alla sua condizione di dipendenza.
Veniva, inoltre, riportato come, nel corso della misura, lo stesso, veniva fermato dalle Forze dell'Ordine fuori dagli orari consentiti e alla guida della propria autovettura, nonostante un espresso divieto in tal senso, risultando, in quell'occasione, anche positivo all'esame dell'alcool test.
Constatata la deviazione dai binari trattamentali nella seconda parte del percorso rieducativo, il Tribunale procedeva a dichiarare l'estinzione della pena limitatamente ai primi sei mesi, in quanto l'affidato aveva comunque prestato l'attività di volontariato, seppur non assiduamente, rideterminando la pena residua da espiare in mesi 4.
Il trascurato disagio psichico nel mancato rispetto delle prescrizioni del programma risocializzante. Avverso tale provvedimento presentava opposizione il difensore dell'affidato, il quale deduceva, primariamente, come avrebbe meritato di essere maggiormente approfondita la connessione tra il disturbo psichiatrico del suo assistito e la mancata adesione al programma trattamentale, sottolineando come l'osservazione del percorso dallo stesso intrapreso aveva chiaramente portato alla luce la presenza di un vero e proprio disturbo psichiatrico di cui era affetto e che tale disturbo costituirebbe un vero e proprio ostacolo alla piena adesione ad un trattamento che risultava, proprio per questo, “monco” già in partenza, non tenendo conto di questa condizione.
Sul punto, i Giudici di sorveglianza affermano che «non si può tralasciare il dato, indiscutibilmente emerso, dei disturbi di personalità e del disagio psichico di cui il condannato è portatore che non può non aver avuto il suo decisivo effetto sulle condotte durante e dopo l'esecuzione della misura: detti elementi inducono ad una valutazione del caso particolarmente adesiva alle esigenze di recupero di cui è indiscutibilmente portatore».
Qualora si sia conclusa la misura alternativa non prevista, in caso di esito negativo, la possibilità di disporre una diversa misura extramuraria. Sotto altro versante, il Tribunale di sorveglianza accoglie l'orizzonte ermeneutico tracciato nel presentato gravame legato all'interpretazione manipolativa dell'art. 51-ter ord. penit., in base alla quale anche in tal sede può applicarsi fin da subito per la parte residua di pena non dichiarata estinta – sebbene non previsto da alcuna disposizione normativa – una misura alternativa diversa e più grave rispetto a quella il cui esito si sia rivelato negativo.
Irragionevolezza della mancata previsione… In tal senso la prospettazione difensiva rilevava che, così come ai sensi dell'art. 51-ter ord. penit., nel caso in cui una persona sottoposta a misura alternativa ponga “nel corso della misura” in essere nel corso della stessa comportamenti suscettibili di determinarne la revoca (en passant, si precisa che l'eventuale sospensione provvisoria dell'affidamento in prova con proposta di revoca non determina incompatibilità del magistrato per far parte anche del collegio per la revoca: Cass. pen., n. 42345/2019; e la nomina del difensore di fiducia fatta a seguito della sospensione della misura alternativa dispiega effetti anche nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza avente ad oggetto la revoca della misura, stante la natura sub-procedimentale della fase interinale, funzionale alla successiva e conclusiva determinazione dell'organo collegiale sulla revoca della misura alternativa: Cass. pen., n. 11232/2020), la stessa può essere sostituita con altra misura più grave, allo stesso modo, tale possibilità di sostituzione della misura con altra più appropriata dovrebbe essere consentita al Tribunale anche nel caso di esito negativo della prova\misura che si è, però, già conclusa, come nel caso in oggetto. Pena l'evidente contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto si regolerebbero in maniera radicalmente diversa, irragionevolmente, situazioni del tutto analoghe.
…superata con un'interpretazione costituzionalmente orientata. I Giudici di sorveglianza ritengono di poter accogliere la proposta interpretazione adeguatrice (in armonia pure con l'art. 27, comma 3, Cost. che impongono di espungere gli incongrui momenti di rigidità della pena, esaltando la progressione e regressione ‘graduale' della scala rieducativa) posto che, nella situazione analoga che si sarebbe posta qualora tale valutazione fosse stata fatta nel corso dell'esecuzione in sede di revoca ex art. 51-ter ord. penit. si sarebbe potuto operare una mera sostituzione della misura in corso con altra più grave.
Pertanto, può applicarsi fin da subito per la parte di pena non dichiarata estinta una misura alternativa diversa e più grave rispetto a quella il cui esito si sia rivelato negativo. Ed in accoglimento parziale dell'opposizione, pur confermando la non declaratoria di estinzione della pena per la misura di mesi 4, si procede all'applicazione per la pena residua della misura della detenzione domiciliare, più grave rispetto a quella eseguita in precedenza con esito negativo.
Fonte: DirittoeGiustizia |