COVID-19, la sospensione dei termini non si applica ai procedimenti per cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari
17 Marzo 2022
La vicenda da cui origina la questione riguarda il ricorso proposto da una donna avverso il provvedimento di revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia minore posto a carico del padre. A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo alimentare «soddisfa la mancanza di mezzi di sostentamento e viene incontro alle più elementari esigenze di vita del beneficiario», mentre la prestazione di mantenimento consente invece al beneficiato di godere di quanto necessario alla conservazione del pregresso tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi, e, nel rapporto con i figli, dei genitori. Ciò premesso, i Giudici ricordano che la legge n. 27/2020 stabilisce, a chiare lettere, che la sospensione dei termini non opera per le «cause relative ad alimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela e affinità». La norma sull'emergenza da COVID-19, pertanto, sottrae entrambe le ipotesi alla sospensione dei termini processuali, e stabilisce per le due tipologie di accertamento ("alimentare puro" e "alimentare di mantenimento" da valere nell'ambito familiare) una trattazione in sede giurisdizionale destinata ad operare anche durante la sospensione dei termini processuali, «pur in un periodo segnato nella necessità del contenimento del rischio pandemico, e tanto in ragione di una discrezionalità legislativa che, esercitata nel contemperamento degli interessi in gioco, non si segnala come irragionevole». Da qui, l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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