Modificabilità del raggruppamento temporaneo di imprese: regole e limite

Redazione Scientifica
22 Marzo 2022

La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da parte del mandatario o di una delle mandanti...

La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso dovendosi interpretare l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo d.lgs. (Cons. Stato, ad. plen., n. 2 del 2022).

La “sostituzione” è il risultato di un sub procedimento, in cui la stazione appaltante assegna al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno (c.d. sostituibilità procedimentalizzata), ferma restando l'impossibilità di ricorrere ad un soggetto esterno all'ATI per la sostituzione non solo della mandataria ma anche della mandante (alla luce di quest'ultimo principio nella specie è stato ritenuta illegittima la sostituzione in fase di gara della mandante con un soggetto estraneo al raggruppamento ancorché indicato nella terna dei subappaltatori di una delle mandanti).

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