Presupposti per consentire l'accesso agli atti di gara
22 Marzo 2022
Relativamente agli atti inerenti le pubbliche gare, l'accoglimento dell'istanza di accesso postula la necessità, da valutare in astratto, della conoscenza dell'offerta tecnica, che contenga segreti tecnici o commerciali, rispetto alla difesa in giudizio del concorrente che vanta la pretesa ostensiva, senza possibilità di invocare il più stringente parametro della stretta indispensabilità.
Il limite all'ostensione è subordinato all'espressa attestazione e dimostrazione del carattere riservato dell'informazione da parte dell'impresa interessata, sulla quale incombe l'onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione, mediante la quale si dimostri l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n.1437; Tar Lombardia, sez. I, 22 giugno 2021, n. 1526). In particolare, la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a elaborazioni e studi, di carattere specialistico, che trovino applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (cfr. TAR Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363).
La dichiarazione di sussistenza di un segreto commerciale o industriale deve essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della stazione appaltante, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego (sul punto la giurisprudenza è consolidata, cfr. TAR Campania, sez. II, 30 gennaio 2020, n. 437; TAR Lombardia, sez. I, 22 giugno 2021, n. 1526). |