Appello emergenziale e mancato invio telematico ai difensori delle conclusioni scritte della Procura generale

22 Marzo 2022

Processo di appello emergenziale: quali sono le conseguenze del mancato invio telematico ai difensori delle conclusioni scritte della Procura generale?

Processo di appello emergenziale: quali sono le conseguenze del mancato invio telematico ai difensori delle conclusioni scritte della Procura generale?

Il d.l. 9 novembre 2020, n. 149, ha introdotto, all'art. 23, una disciplina per lo svolgimento in forma "cartolare" del giudizio penale di appello. La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, quando è stata abrogata dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 1, comma 2, che ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge abrogato.

La legge n. 176 del 2020 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il cui art. 23-bis, introdotto appunto dalla legge di conversione, ha riprodotto la disciplina del d.l. n. 149 del 2020, art. 23.

In particolare, il d.l. n. 137 del 2020, art. 23-bis, comma 2, stabilisce quanto segue: "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica, ai sensi dell'art. 24 del presente decreto".

La disciplina del procedimento "cartolare" in appello, pertanto, ricalca quella già prevista per il giudizio di legittimità, ferme restando le peculiarità del primo rispetto al secondo (ad esempio, per l'ipotesi della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la quale la disciplina del procedimento "cartolare" non trova applicazione).

La mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero, a mezzo PEC, al difensore dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Tale nullità deve ritenersi tempestivamente dedotta dal ricorrente attraverso il ricorso per cassazione (Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 2021, n. 2448, dep. 2022; Cass., sez. V, 28 aprile 2021, n. 20885).

Analogamente, in tema in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, è stato ritenuto che, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, infatti, il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44) — ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale — non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., ad eccezione del caso, cui corrisponde quello al vaglio, in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2020 n. 6207, dep. 2021; Cass. pen., sez. VI, 30 aprile 2021, n. 28032).

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