Sono illegittimi gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dei servizi di committenza e di rimborso delle spese di pubblicità

Redazione Scientifica
23 Marzo 2022

Riguardo alle clausole del bando che pongono a carico dell'aggiudicatario il corrispettivo dei servizi di committenza e, a titolo di rimborso...

Riguardo alle clausole del bando che pongono a carico dell'aggiudicatario il corrispettivo dei servizi di committenza e, a titolo di rimborso, le spese di pubblicità, è da ritenerne l'illegittimità perché non consentite da alcuna disposizione di legge (Cons. Stato, sez. V, S6 maggio 2021, n. 3538).

Aggiungasi che esse comportano anche una restrizione della concorrenza, poiché, a causa loro, il corrispettivo contrattuale risulta, sia pure indirettamente, decurtato delle predette somme, onde e ben è ipotizzabile che, per ragioni di economia aziendale, proprie di ciascun impresa, il servizio da prestare possa risultare in prospettiva non più remunerativo (o non adeguatamente remunerativo) e così indurre un operatore economico a non prendere parte alla procedura, in violazione del principio di massima partecipazione previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016.

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