Istanza di accesso al fascicolo telematico presentata dal terzo ai fini dell'intervento ad adiuvandum

Redazione scientifica
28 Marzo 2022

Deve essere respinta la richiesta del terzo di accesso al fascicolo telematico inter alios motivata genericamente dall'intento di proporre intervento ad adiuvandum senza alcuna specificazione sulla posizione legittimante e l'interesse.

Un avvocato ha presentato al C.g.a. Sicilia la richiesta di accesso al fascicolo telematico, nell'interesse del suo assistito (estraneo al processo de qua), giustificata dall'intenzione di proporre intervento ad adiuvandum.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, respingendo l'istanza di accesso al fascicolo telematico, ha chiarito che:

- «l'accesso del terzo a un fascicolo processuale non è equiparabile all'accesso a documenti amministrativi, non essendo il processo, per definizione, un procedimento amministrativo, ma res inter alios, in cui l'accesso a terzi è consentito solo in presenza di presupposti rigorosi»;

- «il terzo che chieda l'accesso al fascicolo telematico inter alios giustificando la richiesta con l'intento di proporre un intervento ad adiuvandum ha l'onere di chiarire quali siano la propria legittimazione e interesse a espletare siffatto intervento e a differenziare la propria posizione da quella del quisque de populo rispetto al quale un dato processo è res inter alios, sicché è stata respinta la richiesta di accesso motivata genericamente dall'intento di proporre intervento ad adiuvandum senza alcuna specificazione sulla posizione legittimante e l'interesse [CGARS, 7 aprile 2021, n. 60 e 61]».

Nel caso di specie, osserva il c.g.a. che il terzo aspirante ad intervenire non ha alcun collegamento immediato e diretto con la causa e con il provvedimento amministrativo in essa impugnato; ma vanta solo un possibile interesse sulla soluzione della questione di diritto (dubbi di costituzionalità sull'obbligo vaccinale per Covid-19).
Prosegue il Consiglio chiarendo che siffatto interesse, comune a una molteplicità indifferenziata di consociati, non giustifica l'intervento del terzo.

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