Il meccanismo del c.d. cumulo alla rinfusa non può operare negli appalti del settore dei beni culturali

29 Marzo 2022

Ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 50 del 2016, il principio del c.d. cumulo alla rinfusa, applicabile per i consorzi stabili, non può operare negli appalti del settore dei beni culturali, essendo necessario che le imprese indicate come esecutrici siano autonomamente qualificate ad eseguire i lavori.

Il caso. Una società ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Campania, chiedendo l'annullamento dell'aggiudicazione di un appalto di lavori in favore di un consorzio stabile.

Secondo la ricorrente, infatti, l'aggiudicatario doveva essere escluso dalla gara essendo carente dell'importo di cui al requisito OG2 per lavori sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004.

Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 4416/2020, ha accolto il ricorso annullando l'aggiudicazione al consorzio.

Quest'ultimo, dunque, ha impugnato la suddetta decisione innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo che:

a) il Consorzio era titolare di una propria e diretta attestazione SOA per la categoria OG2, che copriva per classifica l'importo della categoria;

b) la consorziata aveva la idoneità professionale e l'attestazione SOA nella categoria nella categoria OG2, seppur di importo inferiore rispetto a quello previsto dal bando.

La soluzione. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ricordando che il meccanismo del c.d. cumulo alla rinfusa non può operare negli appalti del settore dei beni culturali essendo necessario che le imprese indicate come esecutrici siano autonomamente qualificate ad eseguire i lavori.

Invero, è l'art. 146 del d.lgs. n. 50/2016 ad escludere che nei contratti in materia di beni culturali i consorzi stabili possano qualificarsi con il meccanismo del cumulo alla rinfusa.

Si tratta di norma di stretta interpretazione, non applicabile ad interventi diversi ma sicuramente derogatoria rispetto al sistema ordinario (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 22 gennaio 2021, n. 49).

La finalità è quella di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.

Ciò giustifica, sul piano della comparazione dei valori, anche una limitazione della regola della concorrenzialità, con il suo portato del favor partecipationis (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2019, n. 403).

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