Le offerte accantonate per il “taglio delle ali” non vanno escluse definitivamente dalla procedura di gara

29 Marzo 2022

Le operazioni descritte dall'art. 97, comma 2-bis, del D.lg. 50/2016, sono funzionali esclusivamente alla determinazione della soglia aritmetica di anomalia da utilizzare per la individuazione delle offerte anormalmente basse, da sottoporre alla verifica di «congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta» senza determinare la definitiva esclusione dalla gara delle offerte accantonate nella fase del calcolo della soglia.

Il caso. Un operatore economico ha proposto ricorso innanzi al Toscana, chiedendo l'annullamento dell'aggiudicazione di un appalto di lavori in favore di un R.T.I., il quale era stato reinserito in graduatoria nonostante fosse stato escluso per effetto della applicazione del cosiddetto «taglio delle ali» (ossia il metodo di determinazione della soglia di anomalia per l'individuazione delle offerte anormalmente basse, previsto dall'art. 97, comma 2-bis, del d.lg. 50/2016, che impone l'esclusione del 10% delle offerte ammesse, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso).

Il TAR Toscana, con sentenza 19 maggio 2020, n. 595, ha respinto il ricorso, conformandosi alla decisione dell'Adunanza plenaria del 30 agosto 2018, n. 13, secondo cui "l'articolo 97, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50 del 2016 (‘Codice dei contratti pubblici') si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali') da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell'applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti. Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali' ".

La ricorrente ha impugnato la suddetta decisione innanzi al Consiglio di Stato, ribadendo che le offerte scartate in sede di c.d. taglio delle ali, in quanto rientranti fra quelle che presentano il maggior ribasso o il minor ribasso, debbono essere definitivamente escluse dalla procedura di gara e non possono, quindi, partecipare alla fase di individuazione della migliore offerta (fase riservata, in questa prospettiva, alle sole offerte non espunte dal calcolo della soglia di anomalia).

La soluzione. Il Consiglio di Stato, condividendo la decisione del TAR, ha respinto l'appello, sostenendo che le operazioni descritte dall'art. 97, comma 2-bis sono funzionali esclusivamente alla determinazione della soglia aritmetica di anomalia da utilizzare per la individuazione delle offerte anormalmente basse, da sottoporre alla verifica di «congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta» (come imposto dall'art. 97, comma 1, del codice dei contratti pubblici), senza determinare la definitiva esclusione dalla gara delle offerte accantonate nella fase del calcolo della soglia.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.