Responsabilità solidale del medico dipendente di fatto dalla struttura sanitaria: estensione dell'assicurazione personale e obblighi di manleva

Lilia Papoff
29 Marzo 2022

Nel caso in cui la collaborazione tra medico e struttura sanitaria privata si inquadri di fatto in un rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione il CCNL che obbliga il datore di lavoro a fornire al proprio dipendente la copertura assicurativa per la responsabilità civile, senza diritto di rivalsa se non nei casi di dolo o colpa grave; in mancanza dell'assicurazione la struttura deve comunque tenere indenne integralmente il medico che ha agito con colpa lieve.
Massima

Nel caso in cui la collaborazione tra medico e struttura sanitaria privata si inquadri di fatto in un rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione il CCNL che obbliga il datore di lavoro a fornire al proprio dipendente la copertura assicurativa per la responsabilità civile, senza diritto di rivalsa se non nei casi di dolo o colpa grave; in mancanza dell'assicurazione la struttura deve comunque tenere indenne integralmente il medico che ha agito con colpa lieve.

La clausola del contratto di assicurazione, stipulato dal medico, che limita, nel caso di responsabilità solidale, la copertura alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, è nulla perché inficia la causa del contratto e, in quanto limitativa della responsabilità, è vessatoria ai fini dell'applicazione dell'art. 1341 c.c.

Il caso

L'attrice, lamentando l'esito infausto dell'intervento chirurgico eseguito presso una struttura sanitaria privata, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti nei confronti del medico operante e della struttura.

Il medico ha proposto domanda di rivalsa nei confronti della struttura, deducendo la natura di fatto subordinata della propria collaborazione e l'applicabilità dell'art. 25 del CCNL vigente in materia che obbliga il datore di lavoro a tenere indenni i suoi dipendenti mediante la stipula di polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità professionale.

Il professionista ha inoltre citato in giudizio la propria compagnia assicurativa della responsabilità civile e ha eccepito l'invalidità della clausola del contratto secondo cui “l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale”.

La questione

Le questioni da risolvere sono le seguenti:

  • nel caso in cui il rapporto di collaborazione tra il medico e la struttura abbia in concreto le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, la struttura è tenuta ad assicurare il medico per la responsabilità civile e comunque a tenerlo indenne dai rischi?
  • è valida ed efficace la clausola, apposta in un contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale del medico, che limita la garanzia assicurativa alla sola quota di responsabilità diretta con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Monza, dopo avere affermato la responsabilità solidale contrattuale dei convenuti in relazione all'accaduto, anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, e avendo accertato incidentalmente il rapporto di lavoro subordinato tra le parti, applica l'art. 25 del CCNL vigente in materia, secondo cui “Le Strutture Sanitarie debbono garantire il medico (…) mediante polizza di assicurazione (…) per la responsabilità civile (…) senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo (…)”, e dichiara che il medico ha il diritto di venire pienamente manlevato dalla struttura di quanto fosse costretto a corrispondere all'attrice, avendo agito con colpa lieve.

Il giudice afferma poi la nullità della clausola che limita la copertura del contratto di assicurazione alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, dato che la causa del contratto consiste nella copertura del rischio che coincide con l'esposizione dell'assicurato nei confronti del danneggiato. Rileva, in ogni caso, la mancata sottoscrizione specifica della clausola che quindi è inefficace ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.

Condanna quindi la compagnia assicurativa a tenere indenne il medico da quanto egli fosse tenuto a corrispondere in esecuzione della sentenza.

I due principi affermati costituiscono una sostanziale novità giurisprudenziale.

Quanto all'influenza dell'accertamento incidentale del rapporto di lavoro sulla responsabilità del medico, non constano precedenti specifici in tema.

La dichiarazione di nullità della clausola limitativa della copertura assicurativa invece è fondata principalmente sui principi affermati dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 8686/2012 e n. 20322/2012 secondo cui, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario concerne l'intera obbligazione risarcitoria, ferma restando la surroga dell'assicuratore nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile.

La Cassazione ha evidenziato che la causa del contratto di assicurazione è la liberazione del patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento e che quindi la prestazione di garanzia deve essere conformata dall'obbligazione stessa dell'assicurato e, semmai, “l'ipotesi della corresponsabilità dell'assicurato può giocare preventivamente nella direzione della riduzione del rischio” (Cass. n. 20322/2012).

Nonostante tale ultimo inciso evochi la possibilità di escludere pattiziamente la copertura assicurativa della responsabilità solidale, il Tribunale di Monza ritiene la pattuizione senz'altro illecita, in quanto caratterizzata da un vizio insanabile, e comunque vessatoria, poiché limitativa della responsabilità e non semplicemente del rischio assicurato.

La sentenza in commento sul punto rappresenta una voce dissonante rispetto ad altre pronunce di merito che hanno affermato invece l'efficacia e la liceità di clausole analoghe, sulla base dell'orientamento consolidato (v. Cass. n. 8235/2010) secondo cui nel contratto di assicurazione sono da considerare limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., solo le clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto quelle che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.

In queste pronunce si ritiene quindi che la clausola di limitazione della garanzia assicurativa alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato non escluda il rischio garantito, né sia limitativa della responsabilità dell'assicuratore, ma, al contrario, definisca in modo puntuale l'oggetto del contratto (così App. Milano nn. 697/2019, 3236/2021, App. Bologna n. 495/2019).

In alcune pronunce viene vagliato con esito positivo anche il profilo della liceità della causa, ravvisandosi nella pattuizione una mera delimitazione dell'oggetto della garanzia rientrante nell'autonomia contrattuale e coerente con la funzione indennitaria della garanzia con la quale l'assicuratore si presta a coprire il rischio della responsabilità civile del proprio assicurato, venendo in rilievo, diversamente, anche il rischio dei terzi condebitori solidali, magari non conosciuti al momento della sottoscrizione del contratto e della pattuizione del premio (App. Torino n. 1301/2018, Trib. Busto Arsizio n. 1201/2019).

Osservazioni

Una volta accertato il rapporto di lavoro di fatto, trova applicazione diretta la disciplina del lavoro subordinato e il Tribunale di Monza arriva ad affermare che il mancato assolvimento dell'obbligo, stabilito dalla contrattazione collettiva, di procurare un'adeguata copertura assicurativa della responsabilità del proprio dipendente non esime da responsabilità la struttura e comporta l'inammissibilità di un'azione di rivalsa per colpa lieve nei confronti del medico.

La clausola del CCNL però si riferisce alla rivalsa derivante dall'operatività della copertura assicurativa, mentre nel caso in esame viene ad essere esclusa l'azione di regresso derivante dal vincolo di solidarietà.

Altra peculiarità è che, avendo il medico stipulato personalmente un contratto di assicurazione, per il tribunale la relativa copertura opera comunque a “primo rischio” e quindi il medico gode di due forme di manleva di cui una coprente anche la responsabilità solidale.

Quanto al profilo specifico della garanzia della responsabilità solidale, nella bozza del decreto ministeriale attuativo dell'art. 10, comma 6, della legge n. 24/2017 sull'obbligo di assicurazione della responsabilità civile del medico, è prevista come obbligatoria la copertura integrale della responsabilità, coerentemente con l'ottica della preminente tutela del terzo danneggiato che governa le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile.

Ma nell'attuale contesto di un'assicurazione meramente facoltativa vengono invece in rilievo, da una parte l'esigenza della compagnia assicurativa di prevedibilità dell'entità del rischio assicurato e dall'altra l'esigenza dell'assicurato di copertura effettiva del proprio rischio.

Una soluzione intermedia tra la valutazione negativa della clausola in sé e le tesi contrarie potrebbe essere quella di esaminare nel caso concreto la liceità della causa e quindi l'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti (così in tema di clausole claims made, Cass. Sez. Un. n. 22437/2018), verificando se vi fosse la reale esigenza di delimitare un rischio che altrimenti poteva presentare caratteri di imponderabilità e se il premio fosse consapevolmente tarato su un rischio ridotto.

È da dire che nell'ipotesi di un medico strutturato, come quella in esame, è difficile sostenere che la copertura della responsabilità solidale esponesse la compagnia assicurativa a dei rischi incalcolabili, dato che all'epoca dei fatti, ante legge “Gelli”, l'ipotesi di corresponsabilità contrattuale solidale tra struttura e medico era quella più ricorrente e quindi la clausola comportava una riduzione significativa della copertura assicurativa.