La madre di un minore non decade dalla responsabilità genitoriale pur opponendosi ai rapporti padre/figlio

26 Marzo 2022

L'accertamento della violazione del diritto del padre alla bigenitorialità, nonché la conseguente necessità di garantire l'attuazione del diritto, non possono, di per sé, comportare automaticamente, ipso facto, la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, quale misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio.

Il caso. Il Tribunale per i Minorenni di Roma disponeva la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale di una donna, madre di un minore, nato da una relazione sentimentale con un uomo, poi cessata. Disponeva altresì l'allontanamento del minore dal contesto familiare e il suo collocamento in una casa-famiglia, nonché la temporanea sospensione di ogni rapporto tra la madre e il minore. Riteneva necessarie e giustificate le proprie statuizioni dalla necessità di poter consentire l'instaurazione di legittimi rapporti genitoriali tra il minore - che viveva in casa con la madre e i nonni materni - e il padre, il quale non aveva potuto esercitare alcun tipo di frequentazione continuativa con il figlio.

Avverso il decreto la donna proponeva reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la quale lo rigettava, confermando ed integrando il provvedimento reclamato. Si osserva che tutti i tentativi posti in essere per consentire al padre l'incontro e la frequentazione con il figlio erano stati ostacolati e resi difficili dalla convivenza del minore con la madre.

La Corte d'Appello, già con un precedente provvedimento del 2020, aveva dato una serie di disposizioni, dettagliate ed esaustive, per attivare un percorso di sostegno psicoterapeutico del minore, incaricando il tutore di predisporre un progetto operativo volto alla ripresa dei rapporti diretti tra il minore e il padre. Sia il Tribunale che la Corte territoriale prendono atto di come le suddette prescrizioni siano state completamente disattese e il progetto sia rimasto del tutto ineseguito. Ad avviso della Corte, il Tribunale - constatando l'impossibilità di instaurare una relazione padre/figlio e la necessità di intervenire prontamente, essendo il minore giunto alla soglia dell'età adolescenziale - non ha voluto adottare un provvedimento punitivo nei confronti della madre, bensì tutelare l'integrità psico-fisica del minore, danneggiato dalla mancanza di un rapporto affettivo con la figura paterna. Disponendo il collocamento del minore in uno spazio terzo, quale è la casa-famiglia, la Corte auspica la possibilità che il minore recuperi una relazione con il genitore.

La donna propone ricorso per Cassazione sulla base di nove motivi. L'uomo resiste con controricorso, unitamente al curatore speciale del minore.

Osservazioni. La donna ritiene che la Corte territoriale, nel decidere sul reclamo, abbia omesso di esaminare i motivi dello stesso, affidandosi semplicemente alle conclusioni dei CTU – che si richiamavano alla figura della sindrome da alienazione parentale (c.d. PAS) -, recependole acriticamente, e non considerando in alcun modo la patologia sofferta dal figlio e la scarsa attenzione del padre rispetto alla stessa. Per la signora, la Corte territoriale, nel valutare il migliore interesse del minore, non ha tenuto conto dei rischi derivanti allo stesso da un drastico e incomprensibile sradicamento dal proprio ambiente e dai propri affetti e da una esposizione forzosa ad una situazione per lui fonte di ansia e di paura e comunque estranea. Ritiene, inoltre, ingiustificato il mancato ascolto del minore, quasi dodicenne, e capace di discernimento.

La ricorrente si duole altresì del fatto che il provvedimento impugnato, anche in relazione al divieto assoluto del minore di avere contatti con la madre, non risponda al suo interesse superiore e al suo diritto di non subire ingerenze nella propria vita privata. Ritiene, infatti, che un provvedimento così drastico costituisca, anche alla luce della giurisprudenza CEDU, l'extrema ratio in caso di condotte indegne del genitore. La Suprema Corte, in più occasioni, ha affermato che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione. Orientamento, questo, che trova riscontro anche nella giurisprudenza della CEDU, la quale invita le autorità nazionali ad adottare tutte le misure volte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore e i figli, affermando che per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare.

Sia la Corte d'Appello che il Tribunale non hanno considerato le ripercussioni e i traumi che il minore patirebbe in conseguenza di una brusca e definitiva sottrazione dello stesso dal proprio ambiente familiare e dalla relazione con la madre, con la rottura di ogni consuetudine di vita. Quello alla bigenitorialità è in primis un diritto del minore, che va attuato con modalità che consentano di realizzare il suo miglior interesse. Ogni decisione sull'affidamento del minore dev'essere prioritariamente orientata a garantire il suo massimo benessere.

I Supremi Giudici ritengono che il fatto che il minore abbia sempre convissuto con la madre non equivale ad affermare che la sua volontà di non incontrare il padre, o di non incontralo con le frequenze prescritte, sia inevitabilmente coartata dalla madre. I Giudici osservano che, nel caso in esame, il minore, ormai dodicenne, doveva essere ascoltato, considerando la gravità del provvedimento da adottare. Per il Collegio il diritto alla bigenitorialità del padre non è definitivamente compromesso.

Conclusione. La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, esamina congiuntamente e accoglie il terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo e nono e dichiara inammissibili i restanti motivi. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, Sezione specializzata per i minorenni, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Fonte: dirittoegiustizia.it