Annotazione al Casellario ANAC ed interesse dell'o.e. ad un'annotazione puntuale ed esatta

30 Marzo 2022

Il fatto che un operatore economico abbia subìto una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, piuttosto che per una ritardata consegna dei lavori dovuta a criticità emerse con riguardo all'approvvigionamento delle forniture e alla possibile variazione dei prezzi non è vicenda indifferente, anche soprattutto ai fini della valutazione tecnica che potrebbero porre in essere le Amministrazioni deputate ad inquadrare la vicenda nell'ambito del “grave illecito professionale”. Di conseguenza, l'operatore economico ha un interesse qualificato a vedere riportata nell'annotazione nel Casellario informatico la precisa fattispecie come effettivamente integratasi.

Il caso. Un operatore economico, incorso in una risoluzione di un contratto di lavori per ritardata esecuzione ex art. 108, comma 4, del Codice dei contratti, impugnava la relativa annotazione iscritta nel Casellario informatico tenuto dalla ANAC.

Sotto un primo profilo, oggetto di contestazione era la legittimità dell'annotazione, in punto di utilità della stessa, trattandosi di vicenda, nella prospettazione dell'o.e., poco significativa e rispetto alla quale mancava una specifica motivazione necessaria a proposito della rilevanza della stessa, anche e soprattutto in considerazione delle peculiarità della vicenda nell'ambito della quale a seguito dell'avvio dei lavori, l'appaltatore aveva rilevato talune incongruenze nell'ambito della documentazione tecnica posta a base di gara ed aveva evidenziato la necessità di procedere ad una riformulazione del cronoprogramma dei lavori, anche in considerazione delle difficoltà incontrate nell'acquisizione delle forniture e della la necessità di verificare i nuovi prezzi indicati nel computo metrico in quanto non congrui rispetto agli effettivi prezzi di realizzazione.

Sotto un secondo profilo, in contestazione era l'esattezza dell'annotazione, facendo la stessa riferimento ad una risoluzione per “grave inadempimento” e non già alla (effettivamente disposta) risoluzione per ritardo, ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del Codice dei contratti, trattandosi di ipotesi del tutto diverse, posto che la prima (articolo 108 comma 3) si riferisce ad un inadempimento più radicale che attiene ad una carenza tecnica nell'esecuzione del contratto, mentre la seconda risoluzione riguarda una situazione di ritardo.

La statuizione. Secondo il TAR, pur avendo ANAC correttamente provveduto ad annotare una notizia utile avente ad oggetto un fatto potenzialmente rilevante a fini escludenti, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del Codice dei contratti, ha ritenuto - confermando l'indirizzo della Sezione I, di cui è espressione, da ultimo, la sentenza n. 11137/2021 - che l'annotazione deve essere riportata in maniera puntuale ed esatta. E ciò al duplice fine di fornire la corretta indicazione in ordine al fatto potenzialmente escludente e di tutelare l'interesse del soggetto annotato a che venga iscritta una notizia “utile” ma riportata nei suoi effettivi contorni giuridico-fattuali.

Nella specie, ANAC ha in effetti fatto riferimento (nel testo della annotazione) ad una risoluzione ”per grave inadempimento” e non già alla fattispecie concreta effettivamente realizzatasi, e cioè quella di una risoluzione per ritardata esecuzione, come contemplata dall'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

Il Collegio ha quindi osservato che, lungi dall'atteggiarsi a questione puramente nominalistica, la differente qualificazione della condotta posta in essere dall'esecutore sia netta e che l'operatore ha un interesse qualificato a vedere riportata nell'annotazione la precisa fattispecie come effettivamente integratasi.

Il fatto che un operatore abbia subito una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, piuttosto che per una ritardata consegna dei lavori (per altro legata, nel caso di specie, a talune criticità emerse con riguardo all'approvvigionamento delle forniture e alla possibile variazione dei prezzi e dunque delle condizioni contrattuali) non è, infatti, vicenda indifferente, anche soprattutto ai fini della eventuale valutazione tecnica che porranno in essere le future amministrazioni, deputate ad inquadrare la vicenda nell'ambito del “grave illecito professionale” (integrante un “concetto giuridico indeterminato”, che postula una valutazione, per natura sfumata, e suscettibile di fluida interpretazione).

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