Il deposito telematico degli atti è consentito fino alle ore 24 dell’ultimo giorno
01 Aprile 2022
Nell'ambito di un contenzioso instaurato per l'annullamento di un bando di gara, una società ha contestato la tardività di una produzione documentale depositata telematicamente dal controinteressato alle ore 12:17:07, quindi oltre il termine perentorio previsto dalla normativa vigente, da ritenere scaduto alle ore 12:00.
Il TAR Lazio, disattendendo l'eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente, richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui «la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito dall'art. 4, comma 4, al d.lgs. n. 104 del 2010». Tale soluzione non contrasta con quanto indicato dall'ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui «il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo». Questo termine, infatti, è posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, per le quali i termini per controdedurre gli atti depositati oltre le ore 12 decorrono dal giorno successivo. Da questo ne deriva che la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno). Il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora” (Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2021, n. 4036; v. altresì Corte cost., 9 aprile 2019, n. 75 in ordine all'illegittimità di un sistema che differisca sic et simpliciter al giorno successivo la notifica eseguita telematicamente oltre un certo orario: si trattava in specie dell'art. 16-septies d.l. n. 179 del 2012 dichiarato incostituzionale). |