La prova circa la decorrenza del termine breve per impugnare deve essere fornita da chi ha interesse ad eccepire la decadenza

04 Aprile 2022

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, incombe sulla parte che vi abbia interesse, l'onere di fornire prova dell'avvenuta notificazione producendo copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relata di notificazione e alle ricevute di accettazione e consegna della PEC di notifica.
Massima

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, incombe sulla parte che vi abbia interesse, l'onere di fornire prova dell'avvenuta notificazione producendo copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relata di notificazione e alle ricevute di accettazione e consegna della PEC di notifica. In caso di mancato assolvimento di detto onere è tempestivo il ricorso in Cassazione proposto nel termine lungo.

Il caso

L'agenzia delle Entrate proponeva per mezzo dell'Avvocatura dello Stato ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo oltre il termine di 60 giorni dalla presunta notifica della sentenza di appello effettuata dall'avvocato del contribuente.

Il contribuente prospettava infatti nel controricorso di aver notificato la sentenza in data 17 dicembre 2015 deducendo la tardività del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate, spedito, a mezzo del servizio postale, il 31 maggio 2016 (e, pertanto, tempestivo se fosse applicabile, invece, il c.d. termine lungo di sei mesi).

Il controricorrente tuttavia, depositava copia della sentenza unitamente alla relata di notifica ed una semplice stampa dei messaggi pec di accettazione e consegna.

La Suprema Corte tuttavia considera tempestivo il ricorso, non avendo il controricorrente assolto l'onere di provare l'avvenuta notificazione.

La questione

La sentenza de qua, dichiarava dunque tempestivo il ricorso in quanto proposto nel termine lungo per impugnare di 6 mesi, non avendo il controricorrente offerto correttamente prova dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata.

Infatti, il controricorrente, ha affermato di avere notificato la sentenza di appello in modo da far decorrere il c.d. termine breve, ma non ha assolto all'onere della prova su di lui gravante.

Osserva infatti la Corte che, la copia della sentenza (notificata a mezzo PEC) contiene in calce un'attestazione di conformità che si riferisce alla sentenza stessa ed alla relata di notifica, ma non si estende alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, che sono riprodotte su un foglio a parte e successivo spillato alla decisione di appello notificata.

Ne consegue che, non essendo stata dimostrata l'avvenuta notifica della pronuncia impugnata ai fini del decorso del c.d. termine breve, il ricorso per cassazione è da considerare tempestivo.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte torna, ancora una volta, sui principi relativi alla corretta produzione della prova della notifica e lo fa richiamando, tanto una giurisprudenza relativa al deposito della prova della notifica telematica del ricorso, quando alla prova della notificazione della sentenza avvenuta in forma cartacea.

Infatti, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 19078 del 18 luglio 2018 ai fini dell'ammissibilità del ricorso, laddove lo stesso venga notificato a mezzo PEC, è necessario depositare le ricevute di accettazione e consegna e dei relativi allegati munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994. Secondo la Suprema Corte, siffatta produzione rileva sul piano dell'ammissibilità del ricorso e può intervenire, in base all'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c.

Tale onere, secondo la Corte, deve essere assolto anche laddove la parte, nel caso di specie il Controricorrente, abbia interessa ad eccepire l'inosservanza del termine breve.

Sul punto la Corte richiama la sentenza n. 25062 del 7 dicembre 2016 secondo cui, tale onere, è assolto depositando copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione nonché - in caso di notificazione a mezzo posta - dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l'inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione

Sulla scorta di tale principio la Corte non ritiene provata l'avvenuta notifica ai fini della decorrenza del termine breve, avendo il controricorrente depositato, una mera copia priva di attestazione di conformità delle ricevute di accettazione e consegna e dei suoi allegati.

Infatti, secondo la Corte il controricorrente, non assolvendo a tale onere su di lui gravante, ha di fatto solo affermato di avere notificato la sentenza di appello, in modo da fare decorrere il c.d. termine breve.

Infatti, prosegue la Corte, la copia della sentenza (notificata a mezzo PEC) contiene in calce un'attestazione di conformità che si riferisce alla sentenza stessa ed alla relata di notifica, ma non si estende alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, che sono riprodotte su un foglio a parte e successivo spillato alla decisione di appello notificata.

Ne consegue che, non essendo stata dimostrata l'avvenuta notifica della pronuncia impugnata ai fini del decorso del c.d. termine breve, il ricorso per cassazione è da considerarsi tempestivo.

Osservazioni

La decisione non può che essere condivisa e, se pur da un lato sembra peccare di eccessivo formalismo, dall'altro evidenzia l'importanza, di rispettare un rigido formalismo soprattutto in casi, come la decorrenza del termine breve, dove la violazione di una regola processuale permetterebbe al controricorrente di raggiungere un ingiusto vantaggio processuale, non solo per la palese violazione di una regola processuale, ma anche per non aver neppure fornito la prova concreta di aver effettivamente compiuto la notificazione a mezzo PEC della sentenza.

Per tali motivi, la sentenza in commento, non sembra neppure porsi in contrasto con la copiosa giurisprudenza salvifica in tema di notificazioni a mezzo PEC.

Peraltro, la sentenza in commento, non rappresenta neppure una novità di rilievo atteso che, già con riferimento alle notifiche cartacee, si è più volte espressa, da ultimo con l'ordinanza n. 24415/2020, sancendo che, ai fini della prova del momento di decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la parte che eccepisce la tardività è tenuta a produrre copia autentica della sentenza impugnata corredata dalle relative prove della notificazione.

Tale produzione, secondo la Corte salvo ammissione di ricezione da parte del destinatario, non ammette alternative, al punto che la sua mancanza determina l'impossibilità della decorrenza del termine breve e la conseguente applicazione del termine lungo per impugnare.

Tuttavia sul punto sussiste anche un precedente riferito alla notifica telematica della sentenza ed in particolare, la sentenza n. 18317 del 9 luglio 2019, sancisce che "la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC fa decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario laddove il notificante dimostri di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, delle ricevute di consegna e accettazione e della relazione di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità".

E' lecito domandarsi però se, tale orientamento può dirsi attuale, alla luce dell'entrata in vigore del processo telematico in Cassazione, che com'è noto consente il deposito della prova della notifica attraverso i duplicati informatici dei messaggi pec e delle relative accettazioni e consegne nel loro formato nativo ovvero .eml e .msg.

Ebbene, a parere di chi scrive, con l'avvento del PCT in Cassazione la prova della notifica non potrà essere raggiunta neppure con il deposito delle copie dei messaggi PEC (costituenti la notifica) attestate come conformi ai sensi dell'art. 9 della legge 53 del 1994.

Infatti, stando a quanto sancito dall'art. 9 della legge 53 del 1994 sopracitato, nei casi in cui sia possibile effettuare il deposito telematico della prova della notifica non è ammesso l'alternativo deposito di una copia caracea e/o stampa in pdf come nel caso di specie.

La norma in esame infatti sancisce che“in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis che prevede che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82”.

Ne consegue che, laddove sia possibile il deposito telematico, viene meno la qualifica di pubblico ufficiale per l'avvocato che procede all'attestazione e, detta attestazione, debba considerarsi come tamquam non esset.

È evidente pertanto che laddove l'avvocato voglia avvalersi di una notifica effettuata ai fini della decorrenza del termine breve, dovrà necessariamente depositare la prova digitale di detta notifica sotto forma di file .eml o .msg.

Sul punto è esaustiva la sentenza n. 3181/2020 del 21/09/2020 emessa dalla Corte di Appello di Napoli e commentata su queste pagine, che, esplicitando anche i dettagli tecnici delle notifiche a mezzo PEC, porta all'attenzione la possibilità che un messaggio PEC o una ricevuta di accettazione e consegna non prodotte nel formato nativo digitale (eml o msg) non consentano di provare con esattezza se detta pec sia mai stata consegnata al destinatario.

Tanto, soprattutto nel caso in cui non sia lo stesso destinatario della notifica a produrre correttamente il file della notifica ricevuta.

Ebbene, detto orientamento potrà sicuramente rivelarsi rivoluzionario in tutti quei casi in cui ci si voglia avvalere di una notifica effettuata a mezzo PEC, ad esempio anche ai fini della decorrenza del termine breve, e non si produca correttamente la prova.

La mancata produzione in formato corretto della prova della notifica dunque, comporterebbe la logica conseguenza che detta notifica si debba considerare come mai effettuata, in particolare laddove il destinatario negasse di averla ricevuta, disconoscendo la conformità della mera stampa della prova della notifica anche ai sensi dell'art. 2712 c.c.

Inoltre, la Corte Partenopea affronta l'interessante tema dell'attestazione di conformità avvenuta in una circostanza, quale l'iscrizione a ruolo dell'appello, in cui era ed è possibile procedere mediante deposito telematico.

Infatti, sottolinea la Corte, come la deroga all'obbligatorietà del deposito con modalità telematiche della prova della notifica mediante stampa dei messaggi pec e relative ricevute, operi soltanto in quegli uffici giudiziari (al momento in cui si scrive uffici Unep, Giudice di Pace) ove non sia attivo il servizio di deposito telematico.

Ne consegue che, laddove sia possibile il deposito telematico, viene meno la qualifica di pubblico ufficiale per l'avvocato che procede all'attestazione e, detta attestazione, deve considerarsi come tamquam non esset.

Allo stesso modo dunque l'avvocato che ad esempio voglia avvalersi di una notifica effettuata ai fini della decorrenza del termine breve come nel caso di specie, laddove voglia avvalersene, dovrà necessariamente depositare la prova digitale di detta notifica.

Pertanto, a parere di chi scrive, con l'entrata in vigore del processo telematico in Cassazione e quindi dal 31 marzo 2021, la prova della notifica telematica potrà essere assolta depositando esclusivamente i duplicati informatici dei messaggi PEC e delle relative ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg, pur restando fermi i principi di diritto espressi nella sentenza in commento sull'onere di deposito della prova della notifica da parte di chi abbia interesse ad eccepire la decorrenza del termine breve.

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