Sulle condizioni di applicabilità del soccorso istruttorio processuale

04 Aprile 2022

In assenza dell'attivazione del soccorso istruttorio procedimentale in sede di gara, il concorrente nei confronti del quale sia contestata l'aggiudicazione della gara per omesse allegazioni e/o indicazioni documentali, può comunque rendere nel corso del giudizio la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti dichiarati ed esistenti al momento della presentazione dell'offerta, senza che ciò comporti alcuna violazione della par condicio tra i concorrenti.

Il caso

Il Ministero della Difesa – Arsenale Militare Marittimo di Augusta indiceva una procedura accelerata ristretta, previa pubblicazione di bando, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di “Ammodernamento Progressivo Programmatico di Nave CIGALA FULGOSI”.

Successivamente all'espletamento della procedura di gara, un partecipante (non aggiudicatario) impugnava innanzi al Tar Catania l'aggiudicazione disposta in favore di altro concorrente (RTI), denunciando, tra le altre cose, la mancata allegazione in sede di offerta (da parte dell'aggiudicatario) della documentazione necessaria per dimostrare quanto indicato in offerta tecnica avrebbe dovuto comportare l'annullamento della disposta aggiudicazione alla gara.

Le condizioni di operatività del soccorso istruttorio procedimentale

Nella pronuncia in esame, il Giudice Amministrativo ricorda innanzitutto la funzione e l'ambito operativo del soccorso istruttorio procedimentale, precisando che tale istituto consente agli operatori non solo la regolarizzazione della documentazione (allegata all'offerta), ma anche l'integrazione di (eventuali) documenti mancanti, purché la presentazione di tali documenti risulti propedeutica e necessaria per dimostrare la sussistenza dei requisiti dichiarati (ed esistenti) al momento della presentazione dell'offerta.

In tale prospettiva, il Tar riconosce la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio anche nell'ipotesi in cui i documenti allegati all'offerta tecnica facciano semplicemente sorgere “dubbi” su alcuni aspetti dell'offerta che potrebbero essere superati mediante semplici chiarimenti resi dall'operatore.

L'applicabilità del soccorso istruttorio processuale in caso di mancata attivazione del procedimento di soccorso istruttorio

Nella pronuncia il Tar riconosce poi che, in caso di mancata attivazione del soccorso istruttorio nel corso della procedura (da parte della stazione appaltante), è comunque possibile per l'aggiudicatario (la cui aggiudicazione sia stata impugnata in sede giurisdizionale) produrre in giudizio la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati al momento della presentazione dell'offerta, senza che ciò comporti la violazione della par condicio tra i concorrenti (mirando solo e soltanto a comprovare circostanze preesistenti.

In tale direzione, il giudice amministrativo precisa che non esiste un limite “sistematico” al soccorso istruttorio processuale, se non quello che lo stesso deve riguardare carenze di natura formale, in quanto tali afferenti ad attività vincolata (traducendosi dunque nell'accertamento della sussistenza di un requisito non dichiarato).

Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice amministrativo, ritenendo sufficientemente dimostrata da parte dell'aggiudicatario la natura meramente formale delle carenze documentali lamentate dal ricorrente (non vincitore), ha respinto il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione della procedura di gara.

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