Ricorso per conferma di misure protettive di cui al D.L.118/2021: procedure esecutive pendenti e possibilità di richiesta selettiva

La Redazione
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04 Aprile 2022

Il Tribunale di Torino conferma le misure protettive richieste dalla società ricorrente ex artt. 6 e 7 D.L. 118/2021 sul proprio patrimonio, ad eccezione di una specifica procedura di esecuzione nell'ambito della quale il trasferimento dell'immobile aggiudicato risulta conveniente e comunque non idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori un eventuale riparto in sede concorsuale.

Il Tribunale di Torino conferma le misure protettive richieste dalla società ricorrente ex artt. 6 e 7 D.L. 118/2021 sul proprio patrimonio, ad eccezione di una specifica procedura di esecuzione nell'ambito della quale il trasferimento dell'immobile aggiudicato risulta conveniente e comunque non idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori un eventuale riparto in sede concorsuale.

In particolare, il tribunale evidenzia che attraverso il procedimento di cui al D.L. 118/2021, la ricorrente può perseguire il proprio risanamento e che le misure protettive sono strumentali al buon esito delle trattative con i creditori, tenuto conto che le iniziative individuali dei creditori precluderebbero l'attuazione del piano di risanamento ipotizzato.