Interviene la Consulta: la pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni orfani, inabili al lavoro ed a carico degli ascendenti
06 Aprile 2022
La Consulta sviluppa gli argomenti, articolati in un proprio risalente precedente (sentenza n. 180/1999), con cui era già stata dichiarata l'incostituzionalità del richiamato art. 38, nella parte in cui non estendeva il beneficio della reversibilità ai nipoti minori, dei quali fosse stata provata la vivenza a carico degli ascendenti, rimarcando la finalità unitaria del trattamento pensionistico di reversibilità: tutelare la continuità del sostentamento e prevenire lo stato di bisogno, conseguente al decesso del congiunto percettore di pensione. È di tutta evidenza, nel quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, come il rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisca un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, pur potendo versare il primo in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata, al punto da vedersi riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori. Nel contempo, osserva la Corte costituzionale, non può giustificarsi l'esclusione del diritto alla reversibilità sulla base dell'intrinseca limitazione nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori (fino alla maggiore età) e della (in astratto) più lunga durata dell'aspettativa di vita del nipote maggiorenne inabile al lavoro. Tale differenza non è invero dirimente ai fini della spettanza di un diritto di matrice solidaristica, a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona. Sulla scorta di tali premesse, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 38, d.P.R. n. 818/1957, per violazione dell'art. 3 Cost.,. con assorbimento della questione riferita all'altro parametro costituzionale evocato, di cui all'art. 38 Cost. |