Viola il principio di separazione l’astratta possibilità per la SA di conoscere componenti dell’offerta economica durante la valutazione di quella tecnica

06 Aprile 2022

Perché sia violato il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, è sufficiente l'astratta possibilità, per la commissione giudicatrice, di conoscere il contenuto di alcune componenti dell'offerta economica contestualmente alla valutazione dell'offerta tecnica.

Il caso

L'impresa ricorrente, collocatasi tredicesima nella graduatoria per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione del Teatro alla Scala e delle sedi esterne, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato l'aggiudicazione disposto in favore della controinteressata.

In tale contesto l'impresa ricorrente ha censurato – inter alia - l'inserimento, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, del criterio relativo al numero di ore per gli addetti, il quale, in considerazione della qualificazione del servizio di pulizia tra quelli ad alta intensità di manodopera, dei limiti legali al ribasso del costo del lavoro e della centralità della manodopera nell'economia del contratto, avrebbe consentito alla commissione giudicatrice di effettuare una stima attendibile ed anticipata dell'offerta economica dei concorrenti.

La soluzione.

Il collegio in accoglimento della menzionata censura ha accolto il ricorso e annullato il bando, il disciplinare nonché l'aggiudicazione, dichiarando inefficacie il contratto medio tempore stipulato con la prima classificata.

Ha ricordato il TAR che il divieto di commistione tra l'offerta tecnica e l'offerta economica è un corollario dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di par condicio dei concorrenti, è posto a presidio dell'imparzialità di giudizio della commissione giudicatrice ed è finalizzato alla tutela della segretezza dell'offerta economica, in modo che la conoscenza anche di alcuni degli elementi che la compongono non possa condizionare la valutazione degli elementi discrezionali che compongono l'offerta tecnica.

La giurisprudenza in tal senso è costante nel ritenere che “perché sia violato il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, è sufficiente l'astratta possibilità, per la commissione giudicatrice, di conoscere il contenuto di alcune componenti dell'offerta economica contestualmente alla valutazione dell'offerta tecnica” (Consiglio di Stato, Sez., III, 7 aprile 2021, n. 2819; Sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6308; 29 aprile 2020, n. 2732; 24 gennaio 2019, n. 612).

Nel caso di specie il TAR ha ritenuto che le modalità di presentazione delle offerte presentavano una serie di indicatori della possibilità che la Commissione giudicatrice, in contrasto con il divieto di commistione tra l'offerta tecnica e l'offerta economica, avesse avuto la possibilità di conoscere il costo del lavoro, desumendolo dal monte ore dichiarato per ciascuna tipologia di addetto. Ciò prima che prima dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri di natura discrezionale determinandone, sia pure indirettamente, un condizionamento.

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