Data retention: i paletti della CGUE
06 Aprile 2022
La Corte di Giustizia dell'UE ha confermato che il diritto dell'Unione osta alla conservazione generalizzata e indifferenziata, per finalità di lotta ai reati gravi, dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione riguardanti le comunicazioni elettroniche.
Il caso. G.D., condannato all'all'ergastolo per l'omicidio di una donna in Irlanda, si appellava dinanzi alla Corte d'Appello irlandese contestando al giudice di primo grado di avere erroneamente ammesso come elementi di prova i dati relativi al traffico e i dati relativi all'ubicazione afferenti a chiamate telefoniche, intentando, in parallelo, un'azione civile presso l'Alta Corte d'Irlanda, al fine di ottenere la dichiarazione l'invalidità di talune disposizioni della legge irlandese del 2011 che disciplina la conservazione di tali dati e l'accesso agli stessi. Secondo il ricorrente la suddetta legge violava i diritti conferitigli dal diritto dell'Unione.
La giurisprudenza della Corte. Secondo il diritto dell'Unione «osta a misure legislative che prevedano, a titolo preventivo, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione afferenti alle comunicazioni elettroniche, per finalità di lotta ai reati gravi». Infatti, «la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non si limita a disciplinare l'accesso a simili dati mediante garanzie dirette a prevenire gli abusi, ma sancisce, in particolare, il principio del divieto della memorizzazione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione. La conservazione di tali dati costituisce quindi, da un lato, una deroga a tale divieto di memorizzazione e, d'all'altro, un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta».
Ne consegue l'obbligo del rispetto «non solo dei requisiti di idoneità e di necessità, ma anche di quello relativo al carattere proporzionato di tali misure in relazione all'obiettivo perseguito».
Pertanto, per la Corte, l'obiettivo della lotta alla criminalità grave non può di per sé giustificare il fatto che una misura di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, come quella introdotta dalla direttiva 2006/24, sia considerata necessaria.
Viene, inoltre, ricordato che «vari obblighi positivi sono a carico dei pubblici poteri in forza della Carta, come per esempio l'adozione di misure giuridiche dirette a tutelare la vita privata e familiare, la protezione del domicilio e delle comunicazioni, ma anche la tutela dell'integrità fisica e psichica delle persone, nonché il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. Ad essi spetta pertanto conciliare i vari interessi legittimi e diritti in gioco. Infatti, un obiettivo d'interesse generale non può essere perseguito senza tener conto del fatto che esso deve essere conciliato con i diritti fondamentali interessati dalla misura, effettuando un contemperamento equilibrato tra, da un lato, l'obiettivo di interesse generale e, dall'altro, i diritti di cui trattasi, verificando che l'importanza di detto obiettivo sia correlata alla gravità dell'ingerenza provocata da tale misura».
Confermando sempre la propria giurisprudenza, la Corte stabilisce che «il diritto dell'Unione non osta a misure legislative che prevedano, alle condizioni elencate nella sentenza, ai fini della lotta alle forme gravi di criminalità e della prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica:
E conferma che «il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale in forza della quale il trattamento centralizzato delle domande di accesso a dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provenienti dalla polizia nell'ambito della ricerca e del perseguimento di reati gravi, è affidato a un funzionario di polizia, anche qualora quest'ultimo sia assistito da un'unità istituita all'interno della polizia che gode di una certa autonomia nell'esercizio della sua missione e le cui decisioni possono essere successivamente sottoposte a controllo giurisdizionale» e che «al fine di garantire, nella pratica, il pieno rispetto delle rigide condizioni di accesso a dati personali quali i dati relativi al traffico e i dati relativi all'ubicazione, l'accesso da parte delle autorità nazionali competenti ai dati conservati deve essere subordinato ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, e la decisione di tale giudice o di tale organo deve intervenire a seguito di una richiesta motivata di tali autorità presentata, in particolare, nell'ambito di procedure di prevenzione, di accertamento o di azione penale. Ebbene, un funzionario di polizia non è un giudice e non presenta tutte le garanzie d'indipendenza e di imparzialità richieste per poter essere qualificato come organo amministrativo indipendente».
Sempre secondo la giurisprudenza della Corte, viene sottolineato che «il diritto dell'Unione osta al fatto che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria d'invalidità ad esso spettante, in forza del diritto nazionale, nei confronti di una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, a causa dell'incompatibilità di tale normativa con la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche».
Conclusioni. Ne consegue che «l'ammissibilità degli elementi di prova ottenuti mediante una siffatta conservazione rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell'ambito del diritto nazionale, sempreché nel rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività».
Fonte: DirittoeGiustizia |