Sui pareri non vincolanti dell'ANAC

Redazione Scientifica
07 Aprile 2022

1. Il parere espresso dall'ANAC ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 50 del 2016 può essere impugnato dalla parte che si sia previamente obbligata alla sua osservanza, per la quale...

1. Il parere espresso dall'ANAC ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 50 del 2016 può essere impugnato dalla parte che si sia previamente obbligata alla sua osservanza, per la quale il parere assume pertanto portata vincolante, pure se l'altra parte per contro non si sia impegnata (in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2018, n. 4529).

Il parere vincolante infatti, obbligando le parti ad attenervisi, è atto immediatamente lesivo, condizione questa che ne consente - giusta anche quanto espressamente previsto dalla norma - l'autonoma impugnabilità.

2. Il parere non vincolante, invece, avendo carattere di manifestazione di giudizio, non presenta aspetti di autonoma lesività e non è, dunque, autonomamente impugnabile. Peraltro, come ritenuto dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1622) l'impugnabilità del parere non vincolante dell'ANAC non è da escludersi in assoluto “Esso, invero, assume connotazione lesiva tutte le volte in cui, riferendosi ad una fattispecie concreta, sia fatto proprio dalla stazione appaltante, la quale, sulla base di esso, abbia assunto la relativa determinazione provvedimentale.

Ne consegue che l'impugnazione del parere facoltativo è consentita unitamente al provvedimento conclusivo della Stazione appaltante che ne abbia fatto applicazione”.

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