Rilevanza, ai fini dichiarativi ex art. 80, comma 5, lett. c), della presenza di un decreto penale di condanna

Redazione Scientifica
07 Aprile 2022

Relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, commi 1 e 3, del codice dei contratti pubblici, il decreto penale di condanna è causa di obbligatoria esclusione...

Relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, commi 1 e 3, del Codice dei contratti pubblici, il decreto penale di condanna è causa di obbligatoria esclusione - sempre che riguardi i reati di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 - solo quando il decreto è “divenuto irrevocabile”.

Peraltro, al di là di dette fattispecie specifiche, i decreti penali, anche se opposti, costituiscono fatti rilevanti da dichiarare, ove afferenti a ipotesi di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, violazioni che certamente rientrano nelle casistiche indicate dall'art. 80, c. 3, lett. a) e lett. c).

L'apprezzamento della gravità e rilevanza dei fatti nonché della loro significatività e idoneità a fornire un'adeguata dimostrazione della sussistenza di illeciti professionali suscettibili di minare l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, pur in mancanza di un accertamento dei fatti che possa dirsi definitivo, compete in prima battuta all'Amministrazione.

Così come compete in prima battuta all'Amministrazione la valutazione circa la rilevanza dell'omessa dichiarazione quale comportamento di per sé (ossia a prescindere dalla valenza pregiudizievole del dichiarato) sintomatico di un illecito professionale, ex art. 85, comma 5, lett. c bis, cit.).

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