Sulla legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo attribuita all'Anac

Redazione Scientifica
07 Aprile 2022

La legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo è attribuita all'Anac da due distinte previsioni normative: la prima è quella dell'art. 211, comma 1-bis...

La legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo è attribuita all'Anac da due distinte previsioni normative: la prima è quella dell'art. 211, comma 1-bis, il quale prevede il potere dell'Autorità di «agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; la seconda presuppone l'emissione di un parere motivato da parte dell'Anac, la quale indica alla stazione appaltante le «gravi violazioni», ovvero i vizi di legittimità che inficiano i provvedimenti presi in considerazione dall'Autorità, invitando la medesima stazione appaltante a conformarsi; solo «se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, [questa] può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo» (art. 211, comma 1-ter, cit.).

Il regolamento dell'Anac, approvato con deliberazione del 13 giugno 2018, specifica le fattispecie legittimanti la prima tipologia di ricorso, delineando le diverse ipotesi di «contratti a rilevante impatto», tra cui quelli che riguardano, anche potenzialmente, un numero ampio di operatori economici (art. 3 del regolamento) e le categorie di atti impugnabili, tra cui la determina a contrarre e i bandi di gara (art. 4); e, con riferimento alla seconda tipologia, definisce l'ambito delle «gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici» (art. 6), indicando delle ipotesi tassative, tra le quali quella del “bando o altro atto indittivo di procedure ad evidenza pubblica che contenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza”.

Riguardo alle clausole del bando che pongono a carico dell'aggiudicatario il corrispettivo dei servizi di committenza e, a titolo di rimborso, le spese di pubblicità, sussiste la legittimazione straordinaria all'impugnazione dell'ANAC ex comma 1 bis dell'art. 211 del d.lgs. n. 50 (cfr., per identica conclusione, anche Cons. Stato, sez. V, n. 6787/2020 e n. 3538/2021, citate).

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