Valida la notifica via PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento effettuata nei confronti di una società cessata

Redazione scientifica
08 Aprile 2022

Nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., all'indirizzo PEC della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro.

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul reclamo proposto da un'impresa avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento della Corte d'Appello.

In particolare, la ricorrente lamenta la nullità della notificazione del ricorso, in quanto eseguita a norma dell'art. 15, comma 3, l.fall. a mezzo PEC, poi presso la sede dell'impresa ed infine attraverso il deposito presso la casa comunale: la Corte d'Appello avrebbe dunque erroneamente ritenuto applicabile la suddetta norma all'impresa debitrice ormai cessata e cancellata dal registro delle imprese, senza considerare che a seguito della stessa cancellazione non sussisteva alcun obbligo di mantenere attivo l'indirizzo PEC, mentre la validità della notifica presso la casa comunale era subordinata all'attualità dell'iscrizione presso il registro delle imprese.

Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 D.L. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede (Cass. civ., n. 3443/2020).

Nel caso in esame, ai fini della legittimità della compiuta notificazione del ricorso per fallimento, è dunque irrilevante che l'impresa insolvente fosse inattiva dal 2016, non escludendo ciò l'applicabilità dell'art. 15, comma 3, l.fall.

Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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