Sulla somministrazione della vaccinazione anti Sars Cov-2 ai minori di età: tre pronunce del Tribunale di Milano a confronto

Camilla Filauro
07 Aprile 2022

Quale rilievo assume la volontà del minore rispetto alle decisioni in materia di salute? In caso di contrasto tra i genitori a chi spetta decidere ove il minore sia affidato ai Servizi Sociali?
Massima

(1) La volontà del minore di età, pur dovendo essere presa in considerazione dal Tribunale mediante lo strumento processuale dell'ascolto, deve essere attentamente ponderata ove si tratti di scelte sanitarie, specialmente ove il minore non abbia ricevuto adeguata informazione circa il trattamento sanitario di cui è richiesta l'autorizzazione al Tribunale.

(2) Ove il minore sia affidato ai Servizi Sociali del Comune di residenza e sia stata limitata la responsabilità dei genitori rispetto alle scelte sanitarie, la decisione di sottoporre il minore a una vaccinazione, ancorché non obbligatoria, deve essere assunta dall'Ente, tenuto conto del parere del medico curante, nonostante l'eventuale dissenso espresso dai genitori e dal minore.

Il caso

Il Tribunale di Milano nelle tre pronunce in commento è stato chiamato a dirimere un contrasto insorto tra i genitori in merito alla somministrazione del vaccino anti Sars Cov-2 a tre minori, rispettivamente di anni 14, 17 e 12.

Nel primo caso il padre di una minore di anni 14 ha adito il Tribunale ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. al fine di ottenere l'autorizzazione a vaccinare la figlia contro il Covid-19 a fronte del diniego espresso dalla madre. La minore era stata affidata al Comune di residenza da parte del Tribunale dei Minorenni, che non aveva attribuito all'Ente il potere di assumere le decisioni sanitarie. La minore, sentita dal Tribunale, ha espresso il proprio dissenso alla vaccinazione.

Negli altri casi i genitori di due minori rispettivamente di anni 17 e di anni 12 affidati ai Servizi Sociali, hanno adito il Tribunale ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. al fine di ottenere l'autorizzazione a vaccinare i figli contro il Covid-19 a fronte del diniego dell'altro genitore. In entrambi i casi l'Ente aveva il potere di assumere decisioni in materia di salute. La minore di anni 17, sentita dal Tribunale, ha espresso parere favorevole alla vaccinazione, mentre il minore di anni 12 ha espresso parere contrario.

La questione

Quale rilievo assume la volontà del minore rispetto alle decisioni in materia di salute? In caso di contrasto tra i genitori a chi spetta decidere ove il minore sia affidato ai Servizi Sociali?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Milano nelle pronunce in commento ha preso posizione rispetto alla controversa questione dell'autorizzazione alla vaccinazione anti Sars Cov-2 di minori di età affidati ai Servizi Sociali a fronte di un contrasto tra i genitori.

Nella prima pronuncia in disamina (decreto del 22.11.2021, est. Cattaneo) il Tribunale, valorizzando le indicazioni provenienti dalla Comunità Scientifica, la palesa contrarietà rispetto alle stesse della posizione assunta dal genitore contrario alla vaccinazione e il parere favorevole espresso dal pediatra della minore, ha autorizzato il padre a sottoscrivere il modulo di consenso informato necessario per la vaccinazione della figlia nonostante la contraria volontà manifestata dalla minore; la minore era stata affidata dal Tribunale dei Minorenni ai Servizi Sociali, cui tuttavia non era stata rimesso il potere di assumere scelte sanitarie. Rispetto al dissenso della minore il Tribunale ha osservato che, sebbene il minore abbia il diritto di essere ascoltato, è pur sempre l'Autorità Giudiziaria a valutare la decisione rispondente al suo superiore interesse, specialmente in un campo come quello delle decisioni sanitarie in cui i minori difficilmente riescono a determinarsi, specie ove non adeguatamente informati. Nel caso in esame la minore, prevalentemente collocata presso il genitore contrario alla vaccinazione, era parsa isolata sia nel contesto sociale che scolastico, non aveva ricevuto adeguata informazione e ha motivato il dissenso sulla base delle medesime ragioni espresse dal genitore collocatario.

Nelle ulteriori due pronunce in esame (decreto del 22.11.2021, est. Cattaneo e ordinanza del 22.12.2021, est. Stella), accomunate dal fatto che i minori erano affidati all'Ente cui era stata rimessa la facoltà di assumere decisioni sanitarie, il Tribunale, sentiti i minori, uno di anni 17, favorevole alla vaccinazione, e l'altro di anni 12, contrario alla vaccinazione, acquisito il parere dei pediatri e ribadita l'importanza della vaccinazione, ha censurato la condotta dell'Ente affidatario che si è rifiutato di decidere a fronte del contrasto genitoriale, stabilendo che compete all'Ente autorizzare la vaccinazione e fare quanto necessario perché i minori siano vaccinati. Nel valorizzare la volontà del minore di 17 anni il Tribunale ha evidenziato il fatto che la minore aveva fondato il proprio convincimento sulle evidenze scientifiche dominanti, mentre per superare la contraria volontà del minore di anni 12, il Tribunale ha ribadito quanto osservato nel precedente del 22.11.2021 in merito alla mancata ricezione di informazioni adeguate da parte del figlio e all'adesione al pensiero del genitore contrario alla vaccinazione. Il minore, peraltro, era assistito da un curatore speciale.

Osservazioni

Le decisioni in commento involgono due aspetti di fondamentale rilievo giuridico:

1) quale sia il peso da riservare alla volontà del minore rispetto alle decisioni sanitarie;

2) quale sia il ruolo dell'Ente affidatario rispetto al contrasto genitoriale.

Quanto al rilievo da accordare alla volontà del minore, le decisioni in commento si pongono in linea di continuità con l'orientamento ormai dominante in giurisprudenza per cui l'ascolto del minore è un adempimento imprescindibile in tutte le questioni che lo coinvolgono (Cass. civ. 1474/2021); per le decisioni sanitarie, l'art. 3 della l. 219/2017 in materia di consenso informato stabilisce il necessario coinvolgimento del minore nell'informazione e nell'assunzione della decisione, mentre con specifico riferimento alla vaccinazione contro il Covid-19 il Comitato Nazionale di Bioetica nel parere del 29.07.2021 in materia di vaccinazione contro il Covid-19 ai minori di età ha ribadito l'importanza di fornire ai minori un'informazione chiara in ordine alla natura del vaccino da somministrare.

In applicazione di tali principi, quando il Tribunale deve assumere decisioni in materia di salute è tenuto non solo a sentire il minore, ma anche a prendere in considerazione la sua volontà; tuttavia a tale volontà sarà attribuito un rilievo diverso a seconda dell'esposizione a un conflitto di lealtà, dell'informazione ricevuta dal minore e della sua età, essendo difficile ipotizzare che la volontà del minore possa essere superata quando il minore abbia un'età prossima al raggiungimento della piena capacità di agire (valorizzano la volontà del c.d. “grande minore”, ovverosia di età superiore ai 16 anni Trib. min. Milano 30 marzo 2010; Pret. Milano 07 gennaio 1983, Trib. min. Bari 07 luglio 1977 nonché il Trib. Milano nel decreto del 22 novembre 2021 in commento).

Quanto al secondo aspetto è noto come ove la conflittualità tra le parti sia pregiudizievole per i figli minori, il Tribunale può limitare la responsabilità genitoriale a norma dell'art. 333 c.c., rimettendo a un soggetto terzo, di regola ai Servizi Sociale del Comune di residenza del minore, di assumere decisioni nell'interesse del minore stesso. Il Tribunale dovrà sempre specificare i poteri riservati all'Ente affidatario poiché l'affido all'Ente non priva i genitori di responsabilità genitoriale né la trasferisce all'Ente: i genitori conservano la responsabilità genitoriale e anche rispetto alle questioni che l'Ente può decidere hanno il potere-dovere di vigilare (cfr. Trib. Roma 02 ottobre 2015; Trib. Reggio Emilia 11 giugno 2015). Se scopo dell'affido all'Ente è, tra l'altro, quello di favorire l'assunzione di decisioni nell'interesse dei minori a fronte di un contrasto genitoriale, è evidente che ove l'Ente abbia il potere di decidere in ambito sanitario sia l'Ente stesso a dover autorizzare un trattamento medico ove rispondente all'interesse del minore, anche ove il trattamento non sia obbligatorio ma semplicemente raccomandato (cfr. Trib. Roma 15 luglio 2015 per cui l'Ente dovrà decidere seguendo l'indicazione del pediatra). Resta inteso che l'Ente è tenuto, in primo luogo, a veicolare al minore le informazioni circa la natura del trattamento - a fronte del possibile conflitto di lealtà con i genitori cui il minore sia esposto – e quindi ad acquisire il suo parere.

Le decisioni in commento hanno il pregio di avere concentrato in capo all'Ente affidatario sia la fase decisionale che quella esecutiva in materia di salute, avendo rimesso all'Ente il compito di fare quanto necessario per somministrare ai minori la vaccinazione. Vi è tuttavia da chiedersi se in caso di affido all'Ente residuino ipotesi in cui il Tribunale sia chiamato a decidere in merito alla vaccinazione.

Tale evenienza potrebbe verificarsi a parere di chi scrive ove il c.d. “grande minore”, sentito dall'Ente, esprima parere contrario alla vaccinazione (si veda al riguardo la giurisprudenza che rispetto ai c.d. grandi minori ritiene che il Giudice Tutelare possa convalidare il trattamento sanitario obbligatorio diversamente da quanto accade rispetto ai minori di 16 anni, per cui la decisione spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale; cfr. Trib. Monza 28 aprile 2020).

Residuano spazi di ricorso al Tribunale anche ove il minore abbia un curatore speciale, nomina necessaria per la Cassazione nei procedimenti in cui vi siano limitazioni della genitorialità (Cass. civ. 8627/2021)? Il Tribunale di Milano nell'ordinanza del 22 dicembre 2021 in commento non ha affrontato il problema, nondimeno a mio avviso il curatore, pur se sprovvisto di poteri sostanziali, potrebbe ricorrere al Tribunale ove ritenuto che la vaccinazione non risponda all'interesse del minore.

, ordinanza del 22.12.2021