Il principio di equivalenza non è applicabile ai fini dell'assegnazione dei punteggi bensì come requisito per l'ampliamento della platea dei concorrenti

Redazione Scientifica
08 Aprile 2022

Il principio di equivalenza è espressamente contemplato all'art. 68, comma 7, d.lvo n. 50/2016 per cui “quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b)...

Il principio di equivalenza è espressamente contemplato all'art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 per cui “quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”.

In tale ottica, se può ammettersi (ed anzi lo impone il legislatore con la norma citata) che, ai fini ampliativi della platea dei concorrenti, un prodotto offerto debba ritenersi funzionalmente equivalente a quello richiesto, sebbene carente di una specifica tecnica contemplata dalla lex specialis, analoga esigenza normativa non si configura laddove si tratti della assegnazione dei punteggi, giustificandosi in tale contesto procedimentale che la stazione appaltante si garantisca il raggiungimento di un determinato livello prestazionale attraverso la previsione di una caratteristica tecnica che debba essere inderogabilmente posseduta dai prodotti offerti in gara al fine di beneficiare del corrispondente punteggio qualitativo.

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