Violenza domestica: Strasburgo condanna l’Italia
08 Aprile 2022
I fatti. La ricorrente è una cittadina italiana, residente a Scarperia. Nel 2010, la donna ha intrapreso una relazione con N.P., senza sapere che l'uomo soffriva, dall'età di 20 anni, di disturbo bipolare. In particolare, aveva manifestato progressivi cambiamenti d'umore accompagnati da impulsività e comportamento estremamente violento; aveva anche sofferto di disturbo ossessivo-compulsivo. Prima della relazione con la ricorrente, nei confronti di N.P., era stato disposto l'allontanamento dalla precedente partner. Dalla relazione con N.P., sono venuti alla luce due figli: V., nata nel 2011, e M., nato nel 2017. Tra novembre 2015 e settembre 2018, la signora Landi ha subito quattro aggressioni dal suo compagno, all'esito delle quali è sempre intervenuta la polizia di Scarperia. Nel frattempo, la ricorrente ha presentato, e poi ritirato, diverse denunce. Tuttavia, era stato avviato un procedimento penale contro N.P. con l'accusa di violenza domestica e nonostante un esperto avesse chiarito che l'uomo rappresentava un pericolo per la società, nei suoi confronti non erano state disposte misure di alcun tipo. La quarta aggressione si è compiuta nel settembre 2018. N.P. era stato disturbato da un rumore proveniente dal figlio e da una telefonata alla sig.ra Landi. Così, dopo aver afferrato la figlia V. per i capelli e averla scaraventata contro un muro, ha impugnato un coltello da cucina e aggredito la ricorrente, pugnalandola al viso e al corpo. N.P. ha poi accoltellato più volte il figlio M., che si era steso accanto alla madre, provocandone la morte.
Il ricorso. Invocando l'articolo 2 CEDU (diritto alla vita), la ricorrente ha sostenuto che le autorità italiane non hanno assunto tutte le azioni necessarie per proteggere la sua vita e quella di suo figlio. Invocando altresì l'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 2 CEDU, ha ritenuto che la mancanza di tutela giuridica rispetto alle accuse di violenza domestica hanno costituito un trattamento discriminatorio basato sul sesso.
La condanna della Corte edu. La Corte ha statuito che le autorità italiane sono venute meno al loro dovere di condurre un'immediata valutazione del rischio di reiterazione degli atti violenti commessi ai danni della signora Landi e dei suoi figli, come richiesto nei casi di violenza domestica. I pubblici ministeri, in particolare, afferma la Corte, al fine di tutelare gli interessati, non hanno assunto misure operative e preventive per attutire questo rischio e hanno permesso che l'uomo potesse continuare a minacciare, molestare e aggredire la ricorrente. Vi è quindi violazione dell'articolo 2 CEDU. Quanto all'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 2 CEDU, la Corte ha osservato che non vi sono elementi in grado di dimostrare che i pubblici ministeri incaricati del caso abbiano agito in modo discriminatorio nei confronti della ricorrente. |