Conducente e trasportato di un veicolo non assicurato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo antagonista?
Il conducente ed il trasportato di un veicolo possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo antagonista anche se quello sul quale viaggiavano al momento del sinistro era sprovvisto di assicurazione...
Massima
Il conducente ed il trasportato di un veicolo possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo antagonista anche se quello sul quale viaggiavano al momento del sinistro era sprovvisto di assicurazione in quanto l'obbligo assicurativo non incide né sulla legittimazione all'esercizio dell'azione, né sul diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
Il caso
In un sinistro stradale un motoveicolo non assicurato subisce danni ed i suoi occupanti subiscono lesioni personali.
Il conducente ed il trasportato del motoveicolo agiscono in giudizio nei confronti del responsabile e dell'impresa di assicurazione del suo veicolo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Si costituisce la sola impresa di assicurazione che:
eccepisce l'inammissibilità dell'azione diretta ai sensi dell'art. 144 Cod. ass. per non essere il motoveicolo assicurato;
invoca a sostegno del suo assunto l'art. 122 Cod. ass. (per cui i veicoli a motore non possono essere messi in circolazione se non coperti da assicurazione per la r.c.a.) e l'art. 143 Cod. ass. (per cui i proprietari ed i conducenti dei veicoli coinvolti sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione);
deduce che non potendo il danneggiato denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione perché scoperto da valida polizza assicurativa, non può avvalersi del Codice delle Assicurazioni private.
Il Giudice di Pace di Messina accoglie le tesi dell'impresa di assicurazione, dichiara inammissibili le domande e compensa le spese di lite.
I danneggiati propongono appello avverso tale sentenza con il quale deducono che:
il primo giudice ha violato e mal interpretato gli artt. 122 e 144 Cod. ass.;
nessuna norma del Codice delle Assicurazioni private restringe l'applicazione delle disposizioni in esso contenute ai soli mezzi dotati di copertura assicurativa, né v'è una specifica norma che sanziona con l'inammissibilità l'azione giudiziaria proposta exart. 144 Cod. ass. dal proprietario/conducente di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.
Si costituisce ancora una volta la sola impresa di assicurazione che resiste.
Il Tribunale di Messina con sentenza 20 dicembre 2018 n. 2503 rigetta l'appello.
Il Tribunale rileva che la decisione impugnata è ampiamente condivisibile in quanto:
da un'interpretazione letterale e logica del Codice delle Assicurazioni private, nonché della collocazione sistematica delle norme ritenute violate, si evince la tassatività di tali disposizioni nella parte in cui escludono l'esperibilità dell'azione diretta nel caso in cui l'attore sia sprovvisto di copertura assicurativa del suo mezzo, rappresentando, quest'ultimo aspetto, condizione indefettibile per l'attivazione delle procedure risarcitorie;
è certamente infondato prospettare una violazione dell'art. 24 Cost. “in quanto l'attore avrebbe potuto comunque tutelare le proprie aspettative risarcitorie, citando, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2054 c.c., il (rectius: chiedendo la condanna del) soggetto che con il suo comportamento colposo abbia cagionato il danno”.
I danneggiati propongono ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi:
con il primo motivo lamentano violazione di legge per contraddittorietà processuale della motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; con tale motivo lamentano, sostanzialmente, che il giudice di appello ha errato nella qualificazione dell'azione processuale e dalla sua decisione non si comprende sulla base di quale interpretazione letterale e logica delle norme del Codice delle Assicurazioni private abbia potuto escludere “tassativamente” l'azione diretta del danneggiato “se questi circola su veicolo scoperto da polizza assicurativa”;
con il secondo motivo lamentano violazione di legge per errore d'interpretazione del titolo X, capo I, Codice delle Assicurazioni private, in particolare degli artt. 122 e 144, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; con tale motivo lamentano, sostanzialmente, che il giudice di appello ha errato nel “negare l'azione direttaexart. 144 cod. ass. contro l'assicuratore del responsabile civile per essere il veicolo del vettore non coperto da valida polizza assicurativa” in quanto “è soluzione irragionevole” atteso “che, invece di agevolare il risarcimento dell'incolpevole ed occasionale trasportato...ne mette totalmente a rischio l'effettivo risarcimento, subordinandolo alla solvibilità del danneggiante ed alla chiamata in causa del suo assicurato”;
con il terzo motivo lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., con riferimento all'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; con tale motivo lamentano, sostanzialmente, che il giudice di appello ha errato nel non disporre la compensazione delle spese di lite trattandosi di questione nuova.
La Suprema Corte con sentenza 17 gennaio 2022 n. 1179:
accoglie i primi due motivi di ricorso;
dichiara assorbito il terzo.
La questione
La questione giuridica è relativa all'ammissibilità o meno dell'azione diretta del conducente e del trasportato (cui è equiparabile per identità di ratio il proprietario) nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo danneggiante, exart. 144 Cod. ass., nel caso in cui il loro veicolo non sia validamente assicurato al momento del sinistro.
Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte esamina congiuntamente i primi due motivi e rileva l'evidente irrazionalità dell'interpretazione fatta dal giudice di appello degli artt. 122 e 144 Cod. ass. e della ratio normativa dell'intero Codice delle Assicurazioni che è quella di ampia tutela del danneggiato.
La Suprema Corte rileva in particolare che:
l'art. 122 Cod. ass. attiene all'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e stabilisce che:
se non è adempiuto “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” (comma 1);
l'assicurazione copre “i danni alla persona causati ai trasportati” (comma 2);
l'art. 144 Cod. ass. a sua volta prevede che:
il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all'assicurazione “ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione” (comma 1);
il “responsabile del danno” è litisconsorte necessario dell'azione diretta (comma 3);
il termine di prescrizione dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione è pari a quello cui ci sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (comma 4).
La Suprema Corte rileva ancora che:
l'art. 122 Cod. ass. non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144 Cod. ass. atteso che detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo;
ciò, però, non significa che il soggetto “danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo” trovi, se intenda esercitarla, l'azione diretta “sbarrata dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi”;
il legislatore, infatti, se avesse voluto privare un danneggiato dalla fruizione dell'azione diretta perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto “inserire nel titolo X - “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti” -, e in particolare nel suo capo I - “Obbligo di assicurazione” - expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a.”.
La Suprema Corte rileva ancora che:
per il trasportato occasionale, privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l'utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo;
per il proprietario ed il conducente si tratterebbe in ogni caso “di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro, un'assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex art. 144, pervenendo così a un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative”.
La Suprema Corte rileva ancora che tale evidenziata irrazionalità dell'interpretazione del giudice di appello trova, ad abundantiam, conferma in una ricostruzione sistematica più approfondita della normativa di r.c.a.
L'art. 18 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009 n. 2009/103/CE, infatti, sancisce che “gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'art. 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro”.
Tale norma conferma “il perseguimento nella massima misura della tutela della vittima” che trova riscontro anche nella “suprema fonte normativa interna, con particolare riguardo particolare agli artt. 2 e 24 Cost.” e nella stessa giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto necessario “interpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale anche per quanto concerne l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con particolare riguardo, quindi, alla posizione del danneggiato”.
Osservazioni
La decisione in commento è senz'altro condivisibile per la soluzione prospettata in relazione alla questione affrontata e pone rimedio alle aberranti decisioni di merito.
La soluzione prospettata, infatti, è perfettamente in linea con l'interpretazione degli artt. 122 e 144 Cod. ass. ed in particolare con:
l'interpretazione letterale, atteso che le norme non subordinano in alcun modo l'ammissibilità dell'azione diretta del proprietario, conducente e trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione dell'altro veicolo danneggiante all'esistenza e validità dell'assicurazione del loro veicolo;
l'interpretazione logica, atteso che la ratio e l'intenzione del legislatore è quella di maggior tutela della vittima;
l'interpretazione secondo il canone del c.d. legislatore consapevole, atteso che questi, se avesse voluto fornire un minor tutela ai danneggiati da sinistro stradale subordinando il diritto ad esperire l'azione diretta all'adempimento dell'obbligo assicurativo del loro veicolo, avrebbe dovuto dirlo esplicitamente;
l'interpretazione coerente con i princìpi ed i criteri direttivi della legge delega, atteso che l'art. 4, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2003 n. 229, recante “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione” (legge delega dalla quale trae origine il Codice delle Assicurazioni private), espressamente dispone che il Governo, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, deve rispettare i seguenti princìpi e criteri direttivi: “b) tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli… avendo riguardo anche alla correttezza…del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”; tali princìpi e criteri direttivi fissati nella legge delega, seppur formulati a tutela dell'utente-consumatore-assicurato-danneggiato, hanno indubbiamente un carattere generale di tutela di tutti i danneggiati da sinistri stradali o nautici;
l'interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che è perfettamente in linea con il diritto di difesa (art. 24 Cost.), che è uno dei quattro diritti dichiarati espressamente inviolabili dalla Costituzione;
l'interpretazione eurounitariamente orientata, atteso che l'obiettivo delle varie direttive del Parlamento europeo e del Consiglio - concernenti l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità - è quello di tutela delle vittime di incidenti stradali (M. Liguori, L'art. 141 cod. ass. e l'azione diretta in favore del trasportato si applicano anche in caso di sinistro nel quale risulti coinvolto il solo veicolo ospitante?, 11 Gennaio 2022).
La soluzione prospettata, infine, è perfettamente in linea con la stessa giurisprudenza di legittimità che ha costantemente ritenuto che “le norme in tema di assicurazione della r.c.a., in caso di dubbio, vanno interpretate in modo da favorire il pieno risarcimento della vittima, piuttosto che in modo contrario (così sono stati interpretati, da questa Corte e dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, il XII, XIII e XIV Considerando della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in tema di assicurazione r.c.a.” (Cass. 27 agosto 2020 n. 17893; conf. Cass. 24 settembre 2019 n. 23621; Cass. 18 novembre 2014 n. 24469; Cass. 30 agosto 2013 n. 19963).
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